Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/106: Ordinanza sui sussidi di Innosuisse · 14 pagine

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Rapporto di consultazione sulla revisione totale dell’ordinanza sui sussidi di Innosuisse

4.6 Cooperazione internazionale

Articolo 52

Il Cantone ZH, economiesuisse e Swissmem chiedono che vengano promossi anche progetti senza partner di ricerca svizzeri, soprattutto perché in alcuni casi non ci sarebbero partner di ricerca in Svizzera con le competenze necessarie o perché i partner di ricerca svizzeri non hanno la necessaria disponibilità.

Il CSS vorrebbe limitare la possibilità per le giovani imprese di collaborare con partner di ricerca stranieri ai casi in cui non ci sono partner di ricerca svizzeri disponibili.

Articolo 56

swissuniversities rileva che non è chiaro se venga corrisposto un sussidio overhead anche ai partner attuatori.

4.7 Procedura di selezione di consulenti e mentori

Articolo 58

Il Cantone ZH nonché scienceindustries e SwissHoldings suggeriscono che Innosuisse remuneri non solo i suoi consulenti e mentori accreditati, ma anche altri esperti ed esperte per le loro prestazioni se soddisfano i requisiti di qualità di Innosuisse. Secondo il Cantone AG, in alternativa occorrerebbe accreditare come mentori intere organizzazioni.

La selezione diretta di mentori e consulenti nei casi in cui condurre una procedura di selezione pubblica sarebbe sproporzionato o non appropriato in termini di tempo è giudicata criticamente da SGDA, SWESA e SWICO.

La SGDA richiede inoltre consulenti e mentori stranieri per offrire consulenza nelle discipline internazionali.

Secondo il Cantone TI, i mentori dovrebbero essere maggiormente integrati nel sistema Innosuisse.

Articolo 60

swissuniversities ritiene problematica la limitazione temporale di dodici anni per l’attività di consulente o mentore perché, a suo avviso, l’esperienza è centrale per le attività.

Articolo 61

Secondo SWESA e SWICO, il periodo di attesa di un anno dopo la fine del coaching durante il quale i consulenti non sono autorizzati a partecipare finanziariamente a una giovane impresa di cui sono stati precedentemente consulenti è penalizzante perché la prospettiva di una partecipazione potrebbe costituire un ulteriore incentivo. Secondo swissuniversities, invece, il periodo di attesa dovrebbe essere prolungato a due o tre anni, soprattutto per mantenere l’obiettività.

Articoli 62 e 63

swissuniversities afferma che i consulenti e i mentori devono poter offrire le loro prestazioni tramite un’organizzazione con sede in Svizzera. A questo proposito, il testo dell’ordinanza prevede l’obbligo di offrire le prestazioni tramite una società svizzera.

a+ suggerisce di richiedere ai consulenti, tra i requisiti di qualificazione, anche l’esperienza nel campo dell’innovazione sociale e dell’imprenditoria sociale nonché conoscenze sulle dimensioni della sostenibilità secondo la strategia della Confederazione.

4.8 Ulteriori osservazioni

I Cantoni BL, GR, NE, OW e VS, il PVL nonché economiesuisse, scienceindustries, Swissmem e unimedsuisse fanno notare che gli strumenti consolidati (talvolta definiti «compiti chiave») devono avere la priorità, soprattutto in caso di scarsità di fondi. I Cantoni BL, FR, SG e VS, il Centre Patronal, Swissmem, swissuniversities e unimedsuisse chiedono un finanziamento supplementare per i nuovi strumenti.