Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/106: Ordinanza sui sussidi di Innosuisse · 14 pagine
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Rapporto di consultazione sulla revisione totale dell’ordinanza sui sussidi di Innosuisse
Secondo il Cantone VD va stralciato l’obbligo per chi beneficia di un sostegno da parte di Innosuisse di tenere conto degli obiettivi di sostenibilità in quanto ciò esula dal progetto d’innovazione e di conseguenza non spetta a Innosuisse verificarlo.
Il Cantone AI e l’UDC invocano lo stralcio dell’articolo. Il Cantone AI motiva la richiesta affermando che il principio della sostenibilità risulta già dalla LPRI, l’UDC rifiuta l’articolo giudicandolo un rafforzamento unilaterale di progetti di carattere eco-ideologico.
Il Cantone AG e il Consiglio dell’ETH invocano una precisazione della sostenibilità come criterio di valutazione, mentre nell’opinione del Cantone AG non dovrebbe essere richiesto che un progetto abbia un impatto positivo su tutti i tre ambiti della sostenibilità.
4.1.2 Integrità scientifica e sanzioni
Articolo 3
L’articolo 3 introduce una nuova disciplina dei principi di integrità scientifica e buona prassi scientifica nell’attività di Innosuisse. In particolare, viene stabilito un più chiaro obbligo di informare su procedimenti e sanzioni per comportamento scorretto in ambito scientifico e norme sulla sospensione e la sanzione per un sospetto o accertato comportamento scorretto in ambito scientifico.
swissuniversities è del parere che si debba menzionare esplicitamente che la nuova disposizione sull’integrità scientifica interessa tanto le scuole universitarie e i centri di ricerca quanto i partner. a+ e il Consiglio dell’ETH si soffermano a loro volta sulla questione dei destinatari e suggeriscono di chiarire chi è soggetto all’obbligo d’informare e contro chi possono essere adottate sanzioni, oltre a precisare che l’informazione deve provenire dall’intero gruppo di progetto a nome di tutti i membri.
Il Cantone VD, il Consiglio dell’ETH e swissuniversities suggeriscono anche di delineare la procedura in relazione ai casi di integrità scientifica.
Il Consiglio dell’ETH esprime l’opinione che la disposizione sia più severa rispetto alla LPRI e al regolamento del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS) in fatto di comportamento scorretto in ambito scientifico. In particolare, il regolamento del FNS stabilisce che non vengano imposte sospensioni e sanzioni se questa misura sarebbe sproporzionata nella sua durezza.
Sia il Consiglio dell’ETH che swissuniversities suggeriscono di tenere conto o fare riferimento al Codice di condotta sull’integrità scientifica delle Accademie delle scienze.
Articolo 4
La disposizione in materia di sanzioni include da un lato sanzioni per comportamento scorretto in ambito scientifico e dall’altro anche per ulteriori violazioni delle disposizioni applicabili al rapporto di sovvenzionamento.
Secondo a+ occorrerebbe precisare contro chi possono essere adottate sanzioni e in particolare se è possibile adottarle contro gruppi di progetto o contro singole persone.
Il Consiglio dell’ETH chiede in quali casi Innosuisse informerà delle sanzioni l’istituzione datrice di lavoro ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3.
4.1.3 Obbligo di informare e di valutazione
Il nuovo articolo 5 riassume gli obblighi di informare e di valutazione dei richiedenti e di chi beneficia del sostegno nei confronti di Innosuisse.
I Cantoni FR e ZG, swissuniversities e la CSS esprimono un consenso di massima sul fatto che l’onere amministrativo, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI), debba essere mantenuto il più basso possibile nell’attuazione.
Il termine di 5 anni dalla conclusione della promozione entro il quale Innosuisse può richiedere informazioni è considerato troppo lungo dal Cantone GL e dal Consiglio dell’ETH qualora valga per tutti gli strumenti di promozione, mentre swissuniversities chiede una definizione di quanto presto dopo un evento gli organizzatori devono fornire informazioni.
swissuniversities suggerisce di distribuire più chiaramente gli obblighi tra i partner di ricerca e i partner attuatori. Inoltre, insieme al Cantone AG, interpreta l’obbligo d’informare dei partner di ricerca nel senso che essi dovrebbero monitorare i partner attuatori per 5 anni, cosa che il Cantone AG non ritiene opportuna.