Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/106: Ordinanza sui sussidi di Innosuisse · 14 pagine

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Rapporto di consultazione sulla revisione totale dell’ordinanza sui sussidi di Innosuisse

4.1.4 Programmi pilota

Il nuovo articolo 6 consente la realizzazione di programmi di promozione pilota della durata massima di 4 anni nel campo della promozione dell’imprenditorialità scientifica, delle persone altamente qualificate e del trasferimento di sapere e tecnologie i cui principi e le cui condizioni sono definiti dal Consiglio dell’innovazione di Innosuisse.

Il Cantone FR propone che tali programmi siano possibili per tutti gli ambiti di promozione di Innosuisse e, insieme al Cantone TI, invoca un coordinamento con i Cantoni nell’elaborazione dei programmi.

Il Cantone ZG vorrebbe una durata più lunga di 4 anni in casi eccezionali.

Il Cantone ZH, economiesuisse, actionuni, scienceindustries, SwissHoldings e Swissmem chiedono di limitare la quota della somma annuale totale di promozione per i programmi pilota (viene indicata una percentuale del 10−15 per cento).

Pur esprimendo il proprio consenso, il CSS afferma che non si dovrebbero eseguire troppi programmi di questo genere per non complicare il portafoglio.

4.2 Sussidi per progetti d’innovazione

4.2.1 Progetti d’innovazione tra partner di ricerca e partner attuatori

Articolo 7

Con riferimento ai requisiti per i richiedenti, il Cantone OW, a+ e swissuniversities chiedono di tenere più chiaramente conto dei partner attuatori nel campo dell’innovazione sociale.

I criteri di indipendenza tra i partner di ricerca e i partner attuatori già richiesti oggi devono essere resi pubblici secondo i Cantoni AG e ZH così come swissuniversities.

unimedsuisse e il Cantone VD formulano osservazioni sulla nuova disposizione secondo la quale i partner di ricerca stranieri sono ammessi solo se una parte essenziale del valore aggiunto è creata in Svizzera. Secondo il Cantone VD tali progetti devono essere limitati nella durata, mentre unimedsuisse invoca un’interpretazione ampia della disposizione.

Articolo 8

a+ e swissuniversities chiedono di tenere più chiaramente conto dell’innovazione sociale nei criteri di valutazione. Si dovrebbe porre maggiormente l’accento sul benessere e sui benefici sociali.

Articolo 9

swissuniversities fa notare, in relazione alla disposizione in materia di rimborso dei costi supplementari, che i costi preventivati a volte si discostano notevolmente dai costi effettivi alla fine del progetto, perciò il rimborso dei costi supplementari dovrebbe essere gestito in modo accomodante e le disposizioni d’esecuzione dovrebbero contenere norme relative ai requisiti per il budget del progetto.

Articolo 10

Il Cantone SO, temendo un aumento dell’onere amministrativo, esprime un parere negativo circa la possibilità già esistente di consentire diversi tipi di budget e conteggio nel quadro delle disposizioni d’esecuzione. Il Cantone LU e swissuniversities affermano che le scuole universitarie professionali devono mantenere la possibilità di conteggio sulla base di tariffe orarie calcolatorie.

Articolo 11

swissuniversities esige che solo i costi materiali che non fanno parte dell’attrezzatura di base di un partner attuatore siano riconosciuti come parte della sua prestazione propria.

swissuniversities auspica inoltre che la prestazione finanziaria dei partner attuatori ai partner di ricerca sia abrogata o resa più flessibile per facilitare i progetti di innovazione sociale. economiesuisse chiede che la prestazione del partner attuatore al partner di ricerca possa essere pari al 10 per cento del sussidio di Innosuisse purché quest’ultimo sia inferiore al 5 per cento dei costi totali del progetto.