Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/111: Modifica della legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto et modifica dell’ordinanza sul numero d’identificazione delle imprese · 9 pagine

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− recapito dei dati in forma cartacea: questo approccio non sarebbe conforme all’orientamento

dell’Amministrazione federale riguardo al disbrigo elettronico degli affari. Inoltre, per la selezione preventiva dei dati ottenuti, sarebbe necessario un grande impiego di personale, la redazione di documenti cartacei e lo svolgimento di compiti legati alla spedizione postale. I relativi costi non possono essere stimati e non è chiaro chi li debba sostenere.

Per questi motivi le alternative che prevedevano il trasferimento diretto dei dati dall’AFC alle autorità cantonali del registro di commercio anziché una soluzione con il registro IDI sono state accantonate.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 20206 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 20207 sul programma di legislatura 2015– 2019.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 La normativa proposta

Il progetto prevede una modifica dell’obbligo del segreto in capo all’AFC nei confronti dell’UST, con la quale viene adempiuto il mandato del Consiglio federale del 12 maggio 2021. Secondo il nuovo articolo 74 capoverso 2 lettera e LIVA, in futuro l’AFC dovrà notificare all’UST, conformemente all’articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 20108 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI), tutte le ditte individuali che dichiarano una cifra d’affari annuale di almeno 100 000 franchi ai fini dell’IVA ma che non sono iscritte nel registro di commercio. Affinché queste ditte, individuate automaticamente dall’AFC e notificate all’UST, possano essere contrassegnate mediante un «flag» nel registro IDI e quindi essere riconosciute come tali dagli uffici cantonali del registro di commercio, l’UST adeguerà l’ordinanza del 26 gennaio 20119 sul numero d’identificazione delle imprese (OIDI).

Le ditte individuali che non realizzano una cifra d’affari annuale di almeno 100 000 franchi secondo l’articolo 931 capoverso 1 CO10 sono dispensate dall’obbligo di iscrizione nel registro di commercio. Grazie al nuovo contrassegno nel registro IDI, in futuro le autorità cantonali del registro di commercio potranno stabilire quali ditte individuali dichiarano una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi ai fini dell’IVA. Tale cifra d’affari è un indicatore del fatto che queste ditte probabilmente

raggiungono anche il limite della cifra d’affari previsto dal CO per l’obbligo di iscrizione nel registro di commercio. Le ditte individuali che non raggiungono questa cifra d’affari e che si sono iscritte volontariamente nel registro dei contribuenti IVA in futuro non saranno più oggetto di verifica. In questo modo si evita un onere amministrativo sia alle ditte individuali che alle imprese cantonali del registro di commercio. Non possono essere notificate le ditte individuali che eseguono unicamente prestazioni escluse dall’IVA e che quindi non devono essere iscritte nel registro dei contribuenti IVA.

Soltanto per le ditte individuali la cifra d’affari è un elemento determinante ai fini dell’obbligo di iscrizione nel registro di commercio11. Nel caso di tutte le altre forme giuridiche – come le associazioni – le autorità cantonali del registro di commercio possono già individuare gli enti giuridici iscritti nel registro dei contribuenti IVA ma non nel registro di commercio e verificare un eventuale obbligo in tal senso.

2.2 Compatibilità tra compiti e finanze

I costi di attuazione una tantum per l’adeguamento delle interfacce elettroniche della Confederazione e dei Cantoni sono contenuti (cfr. n. 4) e non comportano ulteriori costi ricorrenti. Per contro,

6 FF 2020 1565

7 FF 2020 7365

8 RS 431.03

9 RS 431.031

10 RS 220

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