Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/111: Modifica della legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto et modifica dell’ordinanza sul numero d’identificazione delle imprese · 9 pagine
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di introdurre il numero d’identificazione delle imprese (IDI) nell’ambito dell’IVA. L’IDI permette di identificare in maniera univoca le imprese allo scopo di rendere facile e sicuro lo scambio di informazioni nei processi amministrativi con le autorità e tra le autorità. Ad esempio, il registro IDI contiene già un complemento IDI per le imprese figuranti nel registro di commercio come iscritte o nel registro IVA come assoggettate. L’informazione nel registro IDI secondo cui una ditta individuale ha dichiarato una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi è paragonabile a questi due complementi IDI. Si tratta dunque di un’informazione che la Confederazione può ottenere nell’ambito della propria competenza secondo l’articolo 130 capoverso 1 Cost. e che può rendere accessibile nel registro IDI a determinati servizi IDI (in particolare alla competente autorità cantonale del registro di commercio).
La nuova normativa attua il principio dell’articolo 44 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti. Il nuovo «flag» nel registro IDI servirà alle autorità cantonali del registro di commercio per individuare in maniera più mirata le ditte individuali potenzialmente soggette all’obbligo di iscrizione e quindi ad adempiere in modo più efficiente l’obbligo di verifica riguardo all’iscrizione nel registro di commercio. La modifica dell’obbligo del segreto è equilibrata perché il «flag» conterrà unicamente l’informazione necessaria per una migliore esecuzione dell’obbligo di iscrizione nel registro di commercio e questa sarà visibile nel registro IDI soltanto per il tempo necessario.