Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/111: Modifica della legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto et modifica dell’ordinanza sul numero d’identificazione delle imprese · 9 pagine
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La disposizione deve essere disciplinata in una nuova lettera e perché esiste un nesso materiale con la lettera d, la quale prevede parimenti la notifica di informazioni all’UST. Tuttavia, poiché anche il progetto 21.019 «Legge sull’IVA. Revisione parziale» contiene una nuova lettera all’articolo 74 capoverso 2, occorre coordinare le due modifiche.
3.2 Modifica dell’OIDI
Il registro IDI serve ad attribuire, gestire e utilizzare il numero d’identificazione delle imprese (IDI). Comprende tutte le unità IDI e le caratteristiche rilevanti per la loro identificazione ed è gestito dall’UST. Le caratteristiche contenute nel registro IDI vengono suddivise in tre gruppi in base a riflessioni legate all’applicazione e alla protezione dei dati, ossia caratteristiche di base, caratteristiche addizionali e caratteristiche del sistema. In questo modo, per ogni caratteristica è possibile stabilire il gruppo di persone autorizzate a consultarla.
Le caratteristiche di base sono dati che nella maggior parte dei casi possono essere consultati anche in altro modo. Per questo motivo, in linea di massima sono pubblicamente accessibili anche nel registro IDI e quindi definiti nella legge stessa. Ad esempio, per quanto concerne l’IVA, sono definiti come caratteristiche di base l’inizio e la fine dell’assoggettamento all’IVA (art. 6 cpv. 2 lett. a
n. 4 LIDI).
Le caratteristiche addizionali sono dati non accessibili pubblicamente ma che sono necessari per le unità IDI per poter distinguere in maniera più precisa l’unità IDI e quindi adempiere correttamente i compiti legali. Tali caratteristiche comprendono, in particolare, l’attività economica secondo il Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS), ulteriori informazioni sull’indirizzo e altri dettagli relativi all’unità IDI, tra i quali rientrano anche le indicazioni su una cifra d’affari di almeno
100 000 franchi.
Articolo 9
Capoverso 1 lettera n: il contrassegno delle ditte individuali che dichiarano una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi ai fini dell’IVA ma che non sono iscritte nel registro di commercio non deve essere pubblicamente accessibile. Pertanto, deve essere integrato nel registro IDI come caratteristica addizionale secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera b LIDI e non come caratteristica di base. Poiché, a differenza delle caratteristiche di base, le caratteristiche addizionali sono descritte brevemente a livello di legge e definite con maggiore precisione nell’ordinanza, la presente aggiunta all’OIDI è sufficiente. La cifra d’affari esatta della ditta individuale contrassegnata non sarà indicata.
Il contrassegno delle ditte individuali è aggiornato mensilmente e nel registro viene riportata la data dell’aggiornamento. In questo modo si garantisce la tempestiva cancellazione del contrassegno dal registro IDI una volta che le ditte individuali sono iscritte nel registro di commercio. L’informazione rimane dunque visibile soltanto per il tempo necessario. La data dell’aggiornamento non fornisce alcun dato sul contenuto dell’informazione, ad esempio sull’esercizio o sul momento in cui la ditta individuale ha raggiunto il limite della cifra d’affari.
Articolo 19
Capoverso 1bis: il contrassegno delle ditte individuali e la data dell’aggiornamento devono poter essere visibili soltanto all’UFRC e alle autorità cantonali del registro di commercio competenti per la ditta individuale contrassegnata. Altri servizi IDI14 non necessitano di informazioni sulla cifra d’affari delle ditte individuali. In questo modo si osserva il principio secondo cui i dati vengono trattati dalle rispettive autorità del registro di commercio esclusivamente per l’adempimento dei compiti legali.
14 Art. 3 cpv. 1 lett. d LIDI