Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/111: Modifica della legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto et modifica dell’ordinanza sul numero d’identificazione delle imprese · 9 pagine

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4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

La modifica dell’obbligo del segreto ha unicamente ripercussioni finanziarie indirette per la Confederazione.

Ai fini della notifica all’UST da parte dell’AFC occorre adeguare l’interfaccia tecnica esistente, operazione che comporterà costi una tantum stimati a 16 000 franchi per l’AFC. L’implementazione del «flag» nel registro IDI determina costi una tantum stimati a 48 000 franchi per l’UST. Complessivamente, pertanto, i costi d’introduzione una tantum della Confederazione sono stimati a 64 000 franchi.

Dal momento che la notifica dell’informazione può essere completamente automatizzata, per la Confederazione non risultano né costi supplementari significativi né ripercussioni sull’effettivo del personale.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

La modifica dell’obbligo del segreto si ripercuote solo indirettamente anche sui Cantoni. Affinché possano accedere all’informazione nel registro IDI, le autorità cantonali del registro di commercio devono adeguare l’interfaccia tecnica. Secondo quanto comunicato dal presidente della Conferenza delle autorità cantonali del registro di commercio, i costi una tantum per l’adeguamento dell’interfaccia sono pressoché pari a quelli sostenuti per l’adeguamento dell’interfaccia relativa all’Indice centrale delle ditte. Per il Cantone di San Gallo, ad esempio, tali costi sarebbero di circa 9000 franchi. I Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna non sono interessati dalla modifica.

Le ripercussioni sull’onere amministrativo delle autorità cantonali del registro di commercio non possono essere quantificate. Spetta a tali autorità stabilire la frequenza con cui consultare le informazioni nel registro IDI. Non è quantificabile neppure l’incremento dell’efficienza per i Cantoni derivante dalla semplificazione dell’identificazione delle ditte individuali potenzialmente soggette all’obbligo di iscrizione.

4.3 Ripercussioni sull’economia, sulla società e sull’ambiente

Il progetto non dovrebbe comportare ripercussioni significative sull’economia, sulla società e sull’ambiente.

4.4 Altre ripercussioni

Le ditte individuali potenzialmente soggette all’obbligo di iscrizione possono essere direttamente interessate dalla notifica dell’AFC all’UST e dal contrassegno nel registro IDI a seguito della modifica dell’obbligo del segreto. Si deve presupporre che le autorità cantonali del registro di commercio chiederanno più spesso alle ditte individuali potenzialmente soggette all’obbligo di iscrizione di procedere alla notificazione necessaria o comprovare che l’iscrizione nel registro di commercio non è necessaria.

Ci si deve pertanto attendere un aumento del numero di ditte individuali iscritte nel registro di commercio. In futuro, quindi, dovrebbero essere sempre meno le ditte erroneamente non iscritte nel registro di commercio.

5 Costituzionalità

Il progetto si fonda sull’articolo 130 della Costituzione federale15 (Cost.) che autorizza la Confederazione a riscuotere un’imposta sul valore aggiunto. Questa competenza comprende anche la definizione di un obbligo di tutela del segreto e delle relative eccezioni. L’eccezione ora prevista all’articolo 74 capoverso 2 lettera e AP-LIVA rientra quindi nei limiti del campo di applicazione

dell’articolo 130 Cost. Questo stesso articolo è stato utilizzato anche per giustificare la competenza

15 RS 101