Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/111: Modifica della legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto et modifica dell’ordinanza sul numero d’identificazione delle imprese · 9 pagine

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la notifica resa possibile dalla modifica dell’obbligo del segreto semplifica l’esecuzione dell’obbligo di iscrizione nel registro di commercio. Nel complesso, quindi, le misure presentano un buon rapporto costi-benefici.

2.3 Attuazione

Oltre alla modifica dell’obbligo del segreto all’articolo 74 LIVA, in una seconda fase l’UST adeguerà l’OIDI. La notifica all’UST da parte dell’AFC delle ditte individuali che dichiarano almeno

100 000 franchi all’anno ai fini dell’IVA ma che non sono iscritte nel registro di commercio è effettuata secondo l’articolo 9 capoverso 1 LIDI. Questa informazione deve poter essere consultata dall’UST, dalle autorità cantonali competenti del registro di commercio e dall’UFRC, ma non essere pubblicamente accessibile. Altri servizi IDI12 non necessitano di questa informazione sul superamento del limite della cifra d’affari da parte delle ditte individuali. Pertanto, essa deve essere integrata nel registro IDI come caratteristica addizionale e non come caratteristica di base pubblicamente accessibile. Le caratteristiche addizionali sono descritte brevemente a livello di legge e definite con maggiore precisione nell’ordinanza. Nella fattispecie devono essere definite nuove caratteristiche addizionali, che quindi devono essere inserite nell’ordinanza. A tal fine, occorre completare gli articoli 9 capoverso 1 e 19 OIDI.

Le autorità cantonali del registro di commercio devono adeguare l’interfaccia tecnica con il registro IDI in base alle proprie esigenze. Grazie alla nuova informazione fornita, tali autorità possono stabilire per quali ditte individuali occorre adottare le misure previste all’articolo 152 capoverso 1 dell’ordinanza del 17 ottobre 200713 sul registro di commercio (ORC) e quali ditte individuali devono essere invitate a procedere alla notificazione necessaria o comprovare che l’iscrizione nel registro di commercio non è necessaria. Le informazioni non forniscono però alle autorità una base sufficiente per giustificare un’iscrizione senza verifica.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Modifica della legge sull’IVA

Articolo 74

Capoverso 2 lettera e

Conformemente all’articolo 9 capoverso 1 LIDI, l’AFC notifica già all’UST informazioni sulle imprese iscritte nel registro dei contribuenti IVA, in particolare l’indirizzo, l’attività economica e la dicitura «iscritta nel registro IVA» (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. a LIDI in combinato disposto con l’art. 6 cpv. 2 lett. a e b LIDI e l’art. 9 cpv. 1 lett. b ed e OIDI). Le informazioni sul superamento del limite della cifra d’affari e quindi sull’assoggettamento obbligatorio o volontario all’IVA sottostanno tuttavia,

conformemente all’articolo 74 capoverso 1 LIVA, all’obbligo del segreto e possono essere rilasciate unicamente se il DFF ha previamente autorizzato l’AFC a farlo (art. 74 cpv. 2 lett. b LIVA).

L’obbligo del segreto in capo all’AFC deve essere modificato affinché quest’ultima in futuro possa notificare all’UST, all’attenzione delle autorità del registro di commercio, tutte le ditte individuali che dichiarano una cifra d’affari annuale di almeno 100 000 franchi ai fini dell’IVA ma che non sono iscritte nel registro di commercio. In questo caso si tratta della cifra d’affari dichiarata dalle ditte individuali in virtù del diritto in materia di imposta sul valore aggiunto, che non deve coincidere necessariamente con la cifra d’affari determinante per l’iscrizione nel registro di commercio secondo l’articolo 931 capoverso 1 CO. L’AFC può desumere dalla cifra 200 del rendiconto IVA le ditte individuali che dichiarano una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi (art. 71 LIVA in combinato disposto con gli art. 126 e 127 OIVA) e stabilire, mediante un confronto automatico con il registro IDI, quali di queste ditte non sono iscritte nel registro di commercio. Le ditte individuali che dichiarano una cifra d’affari inferiore o che non la dichiarano non sono oggetto della notifica. Le cifre d’affari non vengono mai menzionate. Inoltre, non possono essere notificate nemmeno le ditte individuali che eseguono unicamente prestazioni escluse dall’IVA e che quindi non sono tenute a iscriversi nel registro dei contribuenti IVA.

12Art. 3 cpv. 1 lett. d LIDI

13 RS 221.411