Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine

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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi

mancata conformità potrebbe essere un segnale di carenze organizzative all’interno di tale istituto. La violazione della disposizione concernente i criteri della definizione di L-QIF secondo l’articolo 118a capoverso 1 LICol è sempre considerata significativa. Altrettanto significative sono ad esempio le violazioni delle prescrizioni di investimento.

Art. 127b ETF esteri

Nel nuovo articolo 127b viene ripresa la disposizione già presente all’articolo 40 capoverso 5, in virtù della quale le quote o le classi di quote di ETF esteri devono essere quotate in una borsa svizzera se vengono offerte in Svizzera a investitori non qualificati. Come avviene per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri, anche gli investimenti collettivi di capitale esteri strutturati come fondi misti devono quindi quotare in Svizzera soltanto le classi di quote strutturate come ETF. Oltre all’obbligo di quotazione, gli investimenti collettivi di capitale esteri soggetti all’obbligo di approvazione devono ovviamente adempiere ai requisiti generali di cui agli articoli 119 e seguenti della LICol.

Art. 144d Disposizione transitoria della modifica del …

Entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del [data decisione CF] le direzioni dei fondi, le SICAV e le SAcCol devono sottoporre per approvazione alla FINMA i testi adattati in base all’articolo 76 capoverso 4 OICol dei contratti del fondo e dei regolamenti di investimento. In casi particolari la FINMA può prorogare questo termine.

4.2 Modifica di altri atti normativi

4.2.1 Ordinanza del 17 ottobre 200729 sul registro di commercio

Art. 99 lett. h

Analogamente a quanto disciplinato all’articolo 102 capoverso 1 lettera d LICol e all’articolo 14 capoverso 2 lettera c OICol, anche nella presente disposizione viene menzionata la possibilità, per una SAcCol, di disporre di un margine di variazione del capitale oltre che di un capitale accomandato fisso.

Resta da aggiungere che l’iscrizione di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV o della SAcCol nel registro di commercio viene fatta senza che vi sia conferma dell’esistenza di un’autorizzazione o di un’approvazione della FINMA e anche senza ulteriori conferme (cfr. art. 13 cpv. 2bisLICol). Per l’iscrizione è sufficiente che le relative esigenze previste dal diritto civile siano adempiute e che nella ragione sociale sia riportata la designazione «Limited Qualified Investor Fund» o «L-QIF» (cfr. art. 118e cpv. 2 LICol). Se un L-QIF si fa iscrivere nel registro di commercio, pur non adempiendo i requisiti di cui all’articolo 118a capoverso 1 LICol, si applica la disposizione penale secondo l’articolo 44 della legge del 22 giugno 200730 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; esercizio di un’attività senza autorizzazione).

È quindi possibile che un L-QIF sia riportato nell’elenco del DFF accessibile al pubblico, ma non sia ancora iscritto nel registro di commercio. Ciò non pone problemi poiché in questo caso, legalmente, il L-QIF non è nemmeno stato fondato (cfr. art. 100 LICol e art. 643 cpv. 1 CO) e l’elenco del DFF riporterà che il fondo non è ancora stato lanciato. È anche ipotizzabile il caso contrario, ovvero un L-QIF è iscritto nel registro di commercio ma non nell’elenco del DFF. A livello giuridico, tuttavia, questa situazione è ammessa soltanto se l’istituito cui compete l’amministrazione del L-QIF notifica il L-QIF al DFF entro 14 giorni dall’approvazione degli statuti e

30 RS 956.1