Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi

chettatura dei prodotti («labelling»). In questo modo i prodotti strutturati non sono considerati investimenti collettivi di capitale se sono contrassegnati come prodotti strutturati e se nei relativi documenti è fatto presente agli investitori che il prodotto strutturato in questione non è un investimento collettivo di capitale e non necessita di un’autorizzazione della FINMA.

Rimborso delle spese accessorie: in linea con gli sviluppi del mercato e per aumentare

la certezza del diritto vengono aggiunte nuove voci all’elenco esaustivo, contenuto nell’OI-Col, delle spese accessorie addebitabili al patrimonio del fondo. Per contro si è scelto di rendere l’elenco di tali spese non più solo esemplificativo, e quindi non esaustivo, perché altrimenti sarebbe pregiudizievole ai fini della certezza del diritto e inusuale nel confronto internazionale.

Liquidità: nell’OICol viene inserita una disposizione intesa a precisare la nuova disposi-

zione sulla liquidità introdotta espressamente nella legge. Dal punto di vista del contenuto, la norma si basa sugli standard internazionali per una gestione adeguata del rischio di liquidità sopra menzionati.

Exchange Traded Fund (ETF): sempre per motivi di conformità con gli standard interna-

zionali, nell’OICol viene inserita una nuova disposizione concernente gli ETF che contiene in particolare anche degli obblighi di comunicazione.

Side Pocket: nell’OICol viene creata la base per consentire alla FINMA, in casi straordinari

e su motivata richiesta della direzione del fondo o della SICAV, di autorizzare la costituzione di cosiddetti «side pocket», ossia la segregazione di singoli investimenti diventati illiquidi di un investimento collettivo di capitale aperto.

Prestito di valori mobiliari e operazioni pensionistiche: in attuazione delle raccoman-

dazioni del FSB sull’argomento, vengono migliorati i requisiti di trasparenza nei confronti degli investitori nelle operazioni di prestito di valori mobiliari e di operazioni pensionistiche. L’avamprogetto prevede ora l’obbligo di fornire indicazioni specifiche sui prestiti di valori mobiliari e sulle operazioni pensionistiche nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento, nel rapporto annuale e nel prospetto relativo agli investimenti collettivi di capitale aperti. Nel rapporto annuale, ad esempio, si dovrà specificare se e in quale misura sono state effettuate operazioni di questo genere. Questi adeguamenti sono volti a proteggere gli investitori e a rafforzare la competitività della piazza svizzera dei fondi di investimento.

Violazioni in materia di investimento: nell’OICol vengono inoltre concretizzati, sulla base

di principi, i presupposti fondamentali derivanti dalla Comunicazione FINMA 40 (2012) del 16 ottobre 2012 e relativi agli obblighi di informazione nei confronti della società di audit e degli investitori in caso di violazioni in materia di investimento. Inoltre viene precisato che in caso di violazione non solo passiva ma anche attiva l’investimento in questione deve essere riportato al valore ammesso. Anche questa norma è intesa ad aumentare la certezza del diritto.

Nell’OIsFi è ora altresì espressamente previsto che, in taluni casi motivati, la FINMA possa chiedere un aumento dei fondi propri anche ai gestori di patrimoni collettivi. Viene espressamente ancorata nell’OIsFi anche la prassi finora adottata dalla FINMA riguardo all’obbligo di autorizzazione in caso di più rappresentanze di un istituto finanziario nonché all’obbligo di approvazione dello scioglimento di una rappresentanza. Nella stessa ordinanza viene infine precisato che le direzioni dei fondi e i gestori di patrimoni collettivi possono ottenere un’autorizzazione completiva per svolgere l’attività di trustee.