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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine

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Ordinanza sui fondi propri

d. le operazioni in derivati convertite nel loro equivalente creditizio;

e. le posizioni nette in strumenti partecipativi e in strumenti basati sul tasso di interesse che figurano nel portafoglio della banca;

f. le posizioni nette in strumenti partecipativi e in strumenti basati sul tasso di interesse che figurano nel portafoglio di negoziazione, sempreché i fondi propri minimi siano computati secondo l’articolo 83 capoverso 3;

g. le posizioni nette in titoli propri e in partecipazioni qualificate che figurano nel portafoglio di negoziazione;

h. le posizioni di cui all’allegato 3 numero 6.

4Le posizioni di controparti associate ai sensi dell’articolo 109, non articolate per controparte, devono essere ponderate con il massimo fattore di ponderazione del rischio con il quale sono ponderate le singole controparti associate.

5Per i seguenti derivati di credito le banche non devono detenere fondi propri minimi a copertura del rischio di credito della controparte:

a. protezione del credito acquistata per una posizione del portafoglio della banca o per una posizione con rischio di credito della controparte;

b. protezione del credito venduta sotto forma di «swap» contro il rischio di perdita del credito nel portafoglio della banca, sempreché essa sia trattata come una garanzia fornita dalla banca e l’intero importo nominale sia considerato per i rischi di credito nei fondi propri minimi.

Art. 50 Approcci per la ponderazione in funzione del rischio

1Il calcolo delle posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito di cui all’articolo 49 è effettuato secondo le disposizioni comuni (Art. 77a–77j) nonché secondo:

a. l’AS-BRI (art. 63–73); o

b. l’IRB (art. 77); o

2L’IRB e l’AS-BRI possono essere combinati.

3L’applicazione dell’IRB esige l’autorizzazione della FINMA.

4La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative ai rischi di credito. A tale scopo essa si fonda sul CRE12.

Art. 53 Posizioni in operazioni fuori bilancio

1Le operazioni fuori bilancio devono essere convertite nel loro equivalente creditizio tramite i fattori di conversione del credito. Tale equivalente costituisce la posizione da ponderare in funzione del rischio.

2Le banche che utilizzano l’AS-BRI devono calcolare l’equivalente creditizio moltiplicando il valore nominale o il valore di cassa di una determinata operazione con il relativo fattore di conversione del credito secondo l’allegato 1a.

12 Lo standard CRE è riportato nell’allegato 1 n. 4.