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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine

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Ordinanza sui fondi propri

b. il valore degli strumenti finanziari emessi da un terzo diminuisce, segnatamente il valore di strumenti partecipativi, strumenti basati sul tasso di interesse o quote di patrimoni collettivi gestiti.

2Il rischio di credito della controparte indica il pericolo di inadempienza della controparte prima della liquidazione definitiva delle prestazioni legate alle operazioni seguenti:

a. operazioni in derivati;

b. operazioni di finanziamento in titoli;

c. operazioni con una liquidazione di lunga durata.

3Il rischio CVA indica il pericolo di perdite di valore di mercato per la banca risultanti da adeguamenti della valutazione del credito per derivati e operazioni di finanziamento in titoli («Credit Valuation Adjustment», CVA) a causa del rischio di inadempienza della controparte.

Art. 49 Posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito

1Le posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito sono composte da:

a. le posizioni di quote di patrimoni collettivi gestiti nel portafoglio della banca ponderate in funzione del rischio di credito e del rischio di credito della controparte;

b. le posizioni di cartolarizzazione ponderate in funzione del rischio di credito e del rischio di credito della controparte;

c. i fondi propri minimi moltiplicati per 12,5 per le posizioni nei confronti di controparti centrali e membri compensatori nel portafoglio della banca e di negoziazione;

d. le posizioni nel portafoglio della banca e di negoziazione ponderate in funzione del rischio di credito e del rischio di credito della controparte risultanti da transazioni non regolate;

e. i fondi minimi necessari alla copertura dei rischi CVA moltiplicati per 12,5;

f. le posizioni nel portafoglio della banca ponderate in funzione del rischio di credito e del rischio di credito della controparte, eccettuate le posizioni di cui alle lettere a–e;

g. le posizioni nel portafoglio di negoziazione ponderate in funzione del rischio di credito della controparte, eccettuate le posizioni di cui alle lettere a–e;

2Le posizioni devono essere ponderate in funzione del rischio di credito, sempreché non sia prevista alcuna deduzione dai fondi propri ai sensi degli articoli 31–40.

3A tal fine si considerano posizioni:

a. i crediti, comprese le pretese da crediti di impegno non iscritte negli attivi;

b. i crediti correlati a cartolarizzazioni;

c. le altre operazioni fuori bilancio convertite nel loro equivalente creditizio;