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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine
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Ordinanza sui fondi propri
b. sottostanno a una particolare vigilanza pubblica in virtù di norme di legge a tutela dei detentori;
c. i proventi dell’emissione dei titoli di credito devono essere investiti secondo le norme di legge in valori patrimoniali che durante l’intera durata dei titoli di credito coprano gli impegni che ne derivano e siano in primo luogo destinati al rimborso del capitale e degli interessi dovuti in caso di inadempienza dell’emittente;
d. i valori patrimoniali utilizzati per la copertura rientrano in almeno una delle seguenti categorie:
1. crediti nei confronti di governi centrali, banche centrali, organizzazioni sovranazionali, enti di diritto pubblico o banche multilaterali di sviluppo o crediti garantiti da tali organismi,
2. posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare per immobili d’abitazione che adempiono le esigenze di cui all’articolo 72c capoverso 1, con una quota di finanziamento esterno massimo dell’80 per cento,
3. posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare per immobili commerciali che adempiono le esigenze di cui all’articolo 72c capoverso 1, con una quota di finanziamento esterno massimo del 60 per cento,
4. crediti nei confronti di banche con un fattore di ponderazione del rischio del 30 per cento al massimo o crediti garantiti da tali banche; questi crediti possono comprendere al massimo il 15 per cento dei valori patrimoniali dei titoli di credito coperti esteri emessi,
5. liquidità o crediti a breve termine liquidi e garantiti che servono temporaneamente a compensare le variazioni di volume,
6. derivati che servono a coprire i rischi dei titoli di credito esteri coperti;
e. il valore nominale dei valori patrimoniali utilizzati per la copertura deve superare di almeno il 10 per cento il valore nominale dei titoli di credito esteri coperti emessi dall’istituto. Se le norme di legge di cui alla lettera b non prevedono tale sovracopertura, l’istituto deve dimostrare pubblicamente e regolarmente il rispetto di tale esigenza;
f. la banca si procura almeno ogni sei mesi presso l’emittente dei titoli di credito esteri coperti le informazioni di cui al numero 20.37 CRE33.
Art. 72 Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno
immobiliare: definizioni
1Le posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare sono posizioni coperte da immobili d’abitazione o commerciali. Le posizioni nei confronti di imprese che servono al finanziamento di mezzi di produzione e sono coperte in via
33 Lo standard CRE è riportato nell’allegato 1 n. 4.