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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine

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Ordinanza sui fondi propri

2Per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR27, il capoverso 1 non si applica alle posizioni in franchi svizzeri nei confronti di mutuatari del credito con sede o domicilio in Svizzera.

Art. 67 Posizioni in valuta locale nei confronti di Stati centrali o banche

centrali

Se l’autorità di vigilanza di un Paese diverso dalla Svizzera prevede per le posizioni in valuta locale nei confronti dello Stato centrale o della banca centrale di tale Paese un fattore inferiore di ponderazione in funzione del rischio rispetto a quanto previsto dall’articolo 66 capoverso 1, le banche possono ponderare tali posizioni con lo stesso fattore, sempreché queste posizioni in valuta locale di tale Paese siano rifinanziate e la vigilanza bancaria del Paese in questione sia adeguata. Tale fattore di ponderazione del rischio si applica alla quota di questa posizione rifinanziata in valuta locale.

Art. 68 Banche: assegnazione alla classe di posizione «banche» e

applicazione di rating esterni

1Le società di intermediazione mobiliare svizzere possono essere assegnate alla classe di posizione «banche» (art. 63 cpv.2 lett. d) soltanto se gestiscono conti. Gli istituti finanziari esteri possono essere assegnati a questa classe di posizione se nello Stato di sede sottostanno a una regolamentazione e una vigilanza equivalenti a quelle applicate alle banche nello Stato di sede.

2Per la ponderazione in funzione del rischio di posizioni nei confronti di banche non si possono applicare rating esterni basati su una garanzia di Stato implicita, ad eccezione delle banche di proprietà statale.

Art. 68a Banche: sottoclassi di posizione

1Le posizioni nei confronti di una banca senza rating esterno sono assegnate alle sottoclassi di posizione A–C:

a. sottoclasse di posizione A: banche con solvibilità elevata;

b. sottoclasse di posizione B: banche con solvibilità media;

c. sottoclasse di posizione C: banche con solvibilità bassa.

2L’assegnazione alla sottoclasse di posizione A implica che la banca debitrice adempia o superi le esigenze relative ai fondi propri minimi e ai cuscinetti prudenziali applicabili nello Stato di sede, ad eccezione dei fondi propri minimi o dei cuscinetti non pubblici specifici per la banca.

3L’assegnazione alla sottoclasse di posizione B implica che la banca debitrice adempia o superi le esigenze relative ai fondi propri minimi prudenziali applicabili nello Stato di sede, ad eccezione dei cuscinetti o dei fondi propri minimi non pubblici specifici per la banca.

27 RS 952.02