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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine
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Ordinanza sui fondi propri
2Un aumento del valore del finanziamento esterno rispetto al valore iniziale è ammesso durante questi sette anni solo se le modifiche apportate al pegno immobiliare ne aumentano notevolmente il valore.
3Il valore del finanziamento esterno deve essere verificato nel caso di:
a. un evento straordinario con ripercussioni dirette sul valore del pegno immobiliare;
b. un calo significativo dei prezzi nel mercato immobiliare.
4Se la verifica secondo l’allegato 3 mostra che il valore del pegno immobiliare si è ridotto durevolmente ed è inferiore al valore del finanziamento esterno, quest’ultimo deve essere ridotto di conseguenza. La banca deve informare previamente la FINMA nel caso la riduzione interessi una quota sostanziale delle sue posizioni garantite da pegno immobiliare.
5Durante i sette anni di cui al capoverso 1, un successivo aumento del valore del finanziamento esterno dopo una riduzione nel caso di cui al capoverso 3 lettera b è possibile al massimo fino al valore iniziale del finanziamento esterno.
6Le banche devono garantire mediante regolamenti interni che il valore del finanziamento esterno sia stabilito secondo criteri improntati alla cautela.
7La FINMA può stabilire prescrizioni in merito ai regolamenti interni.
Art. 72c Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno
immobiliare: ponderazione in funzione del rischio
1Una posizione garantita direttamente o indirettamente da pegno immobiliare è ponderata nel suo insieme con il fattore di ponderazione del rischio assegnato alla quota di finanziamento esterno del pegno immobiliare secondo l’allegato 3 numero 3 se sono adempiute le seguenti esigenze:
a. gli immobili sono ultimati, salvo in caso di crediti di costruzione e crediti per terreni edificabili (art. 72e);
b. i diritti sul pegno immobiliare sono giuridicamente eseguibili in un periodo di tempo adeguato;
c. ciascun titolare di diritti di pegno di rango anteriore, pari e posteriore può far valere l’esecuzione dei propri diritti a prescindere dagli altri e i mutuatari di rango anteriore non possono realizzare il pegno immobiliare a un prezzo che costituisca uno svantaggio per i mutuatari di rango inferiore;
d. la sostenibilità (art. 72d) del credito e la capacità di rimborso del mutuatario sono verificate alla concessione del credito;
e. il valore del finanziamento esterno è determinato secondo criteri improntati alla cautela secondo l’articolo 72b;
f. le informazioni necessarie al momento della concessione del credito e a fini di monitoraggio sono opportunamente documentate.