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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine
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Ordinanza sui fondi propri
Art. 70b Finanziamenti speciali: ponderazione in funzione del rischio di
finanziamenti di progetti
1Per la ponderazione in funzione del rischio di finanziamenti di progetti senza rating esterno relativo all’emissione si distingue tra una fase non operativa e una fase operativa.
2È considerata una fase operativa la fase in cui l’impresa dispone di un flusso di cassa netto positivo sufficiente a coprire gli impegni contrattuali restanti e il suo indebitamento a lungo termine è in regresso. Le altre fasi sono considerate non operative.
3Sono considerate finanziamenti di elevata qualità di progetti le posizioni nei confronti di imprese in grado di adempiere puntualmente ai propri obblighi finanziari anche in condizioni economiche o aziendali avverse. I finanziamenti di progetti devono altresì adempiere le ulteriori esigenze di cui al numero 20.52 CRE31. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche in merito.
Art. 71 Posizioni retail
1Le posizioni retail comprendono posizioni nei confronti di persone fisiche e posizioni nei confronti di PMI secondo l’articolo 70 capoverso 5, escluse le posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare.
2Le posizioni retail sono da ponderare come posizioni retail qualificate secondo l’allegato 3 numeri 1.1 e 1.2 se soddisfano i seguenti criteri:
a. si tratta di crediti e linee di credito rinnovabili, nonché crediti personali a durata fissa e contratti di leasing come pure crediti e linee di credito nei confronti di PMI. I derivati e altri titoli non vanno classificati come posizioni retail qualificate;
b. le posizioni retail nei confronti di una controparte ammontano complessivamente al massimo a 1,5 milioni di franchi e, non considerando le posizioni in stato di default, al massimo all’1 per cento di tutte le posizioni retail qualificate.
Art. 71a Obbligazioni fondiarie svizzere
Le obbligazioni fondiarie svizzere sono obbligazioni fondiarie conformemente alla legge del 25 giugno 193032 sulle obbligazioni fondiarie. Sono ponderate secondo l’allegato 3 numero 2.
Art. 71b Titoli di credito esteri coperti
I titoli di credito esteri coperti possono essere assegnati a questa classe di posizione e ponderati secondo l’allegato 2 numero 8 solo se soddisfano le condizioni seguenti:
a. sono emessi da una banca o un istituto ipotecario;
31Lo standard CRE è riportato nell’allegato 1 n. 4.