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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine

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Ordinanza sui fondi propri

4L’assegnazione alla sottoclasse di posizione C implica che la banca debitrice non adempia le condizioni di cui ai capoversi 2 e 3.

5Le posizioni nei confronti di una banca senza rating esterno la cui richiesta di ricorrere alle semplificazioni di cui all’articolo 47a è stata autorizzata dalla FINMA sono assegnate alle sottoclassi di posizione A–C unicamente in base alla sua solvibilità. Non si applicano le condizioni di cui ai capoversi 2–4.

Art. 69 Banche: ponderazione in funzione del rischio

1Se una banca assegnata alla sottoclasse di posizione A detiene fondi propri minimi sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria pari ad almeno il 14 per cento del totale delle posizioni ponderate in funzione del rischio secondo l’articolo 42a e ad almeno il 5 per cento dell’esposizione totale secondo l’articolo 40a capoverso 2, alle posizioni nei confronti di tale banca può essere applicato un fattore di ponderazione del rischio del 30 per cento.

2Le posizioni nei confronti di una banca assegnata alle sottoclassi di posizione A–C devono essere ponderate almeno con il fattore applicabile a posizioni nei confronti dello Stato di sede di tale banca se:

a. le posizioni nei confronti di tale banca non sono contabilizzate nella valuta locale dello Stato di sede; o

b. le posizioni nei confronti di una succursale di tale banca non sono contabilizzate nella valuta locale della Giurisdizione in cui la succursale è attiva.

3Il capoverso 2 non si applica a impegni eventuali infrannuali autoliquidanti attinenti al commercio derivanti dal traffico di merci.

4Le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR28 possono rinunciare all’assegnazione a sottoclassi di posizione per le posizioni nei confronti di una banca senza rating esterno. Ciò si applica anche alle banche della categoria 3 secondo l’allegato 3 OBCR che dispongono di posizioni non rilevanti nei confronti di banche senza rating esterno. In caso di rinuncia alle sottoclassi di posizione, ai crediti con una durata originaria fino a tre mesi è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 35 per cento e ai crediti con una durata originaria superiore ai tre mesi un fattore del 60 per cento. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche.

Art. 70 Imprese

1Le posizioni nei confronti di imprese sono ponderate in funzione del rischio secondo l’allegato 2.

2Se una banca applica rating esterni per le posizioni nei confronti di banche, essa deve applicare rating esterni anche per le posizioni nei confronti di imprese.

3Sono considerate PMI le imprese che nell’ultimo esercizio hanno generato una cifra d’affari annua consolidata pari al massimo a 75 milioni di franchi. Se la PMI appartiene a un gruppo, è determinante la cifra d’affari consolidata del gruppo. Le posizioni

28 RS 952.02