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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine
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Ordinanza sui fondi propri
2Per gli immobili esteri la ponderazione in funzione del rischio secondo il capoverso 1 è possibile solo se può essere garantito l’adempimento delle esigenze mediante una gestione del rischio adeguata ed equivalente a quella applicata agli immobili svizzeri.
3Condizione per la ponderazione in funzione del rischio secondo il capoverso 1 è che l’operazione di credito della banca soddisfi le esigenze minime seguenti:
a. il mutuatario apporta una quota minima in fondi propri adeguata per il finanziamento, che non proviene né da una costituzione in pegno né da un prelievo anticipato di cui agli articoli 30b e 30c della legge federale del 25 giugno 198234 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP);
b. l’ammortamento del credito avviene in modo adeguato riguardo a durata e ammontare.
4La FINMA può definire le esigenze minime.
5Se le esigenze di cui ai capoversi 1–3 non sono adempiute, il fattore di ponderazione in funzione del rischio ammonta:
a. per immobili d’abitazione o commerciali a uso proprio da parte di:
1. persone fisiche: al 75 per cento,
2. PMI: all’85 per cento con riserva dell’articolo 70 capoverso 4,
3. ogni altra controparte: al fattore di ponderazione in funzione del rischio della controparte;
b. per immobili d’abitazione o commerciali non a uso proprio: al 150 per cento.
6Il fattore di ponderazione in funzione del rischio risultante dalla quota di finanziamento esterno per crediti di rango posteriore va moltiplicato per 1,25, a meno che corrisponda al fattore più basso nel singolo caso secondo l’allegato 3. Il fattore di ponderazione in funzione del rischio risultante ammonta al massimo al fattore di cui al capoverso 5.
Art. 72d Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno
immobiliare: sostenibilità
1Le banche devono garantire mediante regolamenti interni che la sostenibilità dei crediti concessi sia garantita in modo durevole e sistematico. A tal fine devono basarsi su costi figurativi calcolati secondo criteri improntati alla cautela.
2La FINMA può stabilire prescrizioni in merito ai regolamenti interni.
34 RS 831.40