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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine
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Ordinanza sui fondi propri
Art. 72e Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno
immobiliare: crediti di costruzione e crediti per terreni edificabili
1I crediti di costruzione sono crediti per l’urbanizzazione e la costruzione di immobili. I crediti per terreni edificabili sono crediti per l’acquisto di fondi finalizzato all’urbanizzazione e alla costruzione.
2I crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili per gli immobili d’abitazione a uso proprio che soddisfano le esigenze di cui all’articolo 72c capoverso 1 lettere b−f sono ponderati secondo l’allegato 3 numero 3.1. Se queste esigenze non sono soddisfatte, si applica l’articolo 72c capoverso 5 lettera a.
3I crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili per immobili d’abitazione non a uso proprio sono ponderati al 100 per cento, sempreché siano adempiute le esigenze di cui all’articolo 72c capoverso 1 lettere b−f e la quota di finanziamento esterno sia al massimo del 70 per cento. In tutti gli altri casi sono ponderati al 150 per cento. Il valore sottostante la quota di finanziamento esterno corrisponde al valore del finanziamento esterno del pegno immobiliare stimato al momento dell’ultimazione.
4I crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili per immobili commerciali a uso proprio sono ponderati secondo l’articolo 72c capoverso 5 lettera a.
5I crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili per immobili commerciali non a uso proprio sono ponderati al 150 per cento.
Art. 72f Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno
immobiliare: considerazione di misure di riduzione dei rischi
1Le misure di riduzione dei rischi di cui all’articolo 61 possono essere considerate nel calcolo delle posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare da ponderare in funzione del rischio, sempreché non siano già state considerate nel calcolo della quota di finanziamento esterno secondo l’articolo 72a capoverso 3.
2I patrimoni previdenziali costituiti in pegno conformemente all’articolo 30b LPP35 nonché all’articolo 4 dell’ordinanza del 13 novembre 198536 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute possono essere considerati nel quadro della computabilità di cui all’articolo 61, sempreché:
a. la costituzione in pegno sussista come copertura supplementare di un credito garantito da pegno immobiliare;
b. l’immobile sia un immobile d’abitazione a uso proprio; e
c. le esigenze minime di cui all’articolo 72c capoverso 3 siano adempiute.
Art. 72g Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno
immobiliare: disposizioni di esecuzione tecniche
La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche per le posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare. A tale scopo essa si fonda sul CRE37.
35RS 831.40
36 RS 831.461.3
37 Lo standard CRE è riportato nell’allegato 1 n. 4.