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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine
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Ordinanza sui fondi propri
subordinata mediante pegno immobiliare possono essere assegnate alla classe di posizione «imprese» (art. 70).
2Gli immobili d’abitazione sono immobili utilizzati interamente o prevalentemente a scopi abitativi.
3Gli immobili d’abitazione a uso proprio sono immobili abitati dal mutuatario stesso nonché al massimo un’altra unità abitativa prevalentemente data in locazione. Gli immobili d’abitazione di proprietà di committenti di abitazioni d’utilità pubblica e gli immobili d’abitazione con un modello delle pigioni commisurate ai costi sotto il controllo statale sono considerati immobili d’abitazione a uso proprio.
4Tutti gli immobili che non sono immobili d’abitazione sono considerati immobili commerciali.
5Gli immobili commerciali a uso proprio sono immobili commerciali usati prevalentemente dal mutuatario stesso.
6Gli immobili utilizzati sia a scopo abitativo sia commerciale sono assegnati al loro tipo di uso prevalente. Il rispettivo fattore di ponderazione del rischio per immobili a uso proprio può essere applicata solo se l'immobile è prevalentemente a uso proprio per entrambi gli scopi di utilizzo.
Art. 72a Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno
immobiliare: quota di finanziamento esterno
1La quota di finanziamento esterno del pegno immobiliare è il rapporto tra il credito scoperto e tutti gli impegni di credito da un lato e il valore iniziale del finanziamento esterno del pegno immobiliare dall’altro.
2Per i crediti coperti da diversi pegni immobiliari, la banca determina la quota di finanziamento esterno suddividendo l’importo di credito per ogni pegno immobiliare secondo una chiave adeguata ai valori di finanziamento esterno dei diversi pegni immobiliari.
3Nel calcolare la quota di finanziamento esterno non sono considerate le misure di riduzione dei rischi di cui all’articolo 61. Unica eccezione sono gli averi in conto costituiti in pegno ammessi per il «netting» secondo l’articolo 61 capoverso 1 lettera a che servono unicamente al rimborso del credito.
4Eventuali crediti di rango pari o anteriore vanno inclusi nel calcolo della quota di finanziamento esterno.
Art. 72b Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno
immobiliare: valore del finanziamento esterno
1Il valore iniziale del finanziamento esterno del pegno immobiliare è determinato alla concessione del credito e mantenuto per sette anni. Se i pegni immobiliari sono iscritti nei portafogli durante il periodo del credito, il valore iniziale del finanziamento esterno corrisponde al valore al momento dell’iscrizione nel portafoglio.