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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine
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Ordinanza sui fondi propri
Titolo prima dell’art. 92
Abrogato
Art. 92 Indicatore commerciale: componenti
1L’indicatore commerciale corrisponde alla somma delle componenti seguenti:
a. componente di interessi e dividendi («Interest, Leases and Dividend Component», ILDC);
b. componente dei servizi («Services Component», SC);
c. componente finanziaria («Financial Component», FC).
2La componente di interessi e dividendi si calcola applicando la formula riportata nell’allegato 5a e consta di:
a. ricavi a titolo di interessi;
b. spese a titolo di interessi;
c. attivi fruttiferi; e
d. ricavi da dividendi.
3La componente dei servizi si calcola applicando la formula riportata nell’allegato 5a e consta di:
a. ricavi delle operazioni su commissioni e prestazioni di servizi;
b. costi delle operazioni su commissioni e prestazioni di servizi;
c. altri ricavi d’esercizio; e
d. altri costi d’esercizio.
4La componente finanziaria si calcola con la formula riportata nell’allegato 5a e consta di:
a. risultato netto del portafoglio di negoziazione; e
b. risultato netto delle parti del portafoglio della banca rilevanti per il calcolo dei fondi propri minimi relativi ai rischi operativi.
Art. 92a Indicatore commerciale: attività non mantenute e attività acquisite di
recente
1Le banche possono escludere dal calcolo dell’indicatore commerciale le attività commerciali non mantenute. Devono comunicare l’esclusione alla FINMA.
2Le attività commerciali acquisite di recente o generate da una fusione societaria devono essere considerate per il calcolo dell’indicatore commerciale.
Art. 92b Indicatore commerciale: principi per il calcolo
1Ai fini del calcolo dell’indicatore commerciale consolidato, i ricavi e i costi risultanti all’interno del gruppo finanziario soggetto all’obbligo di consolidamento sono compensati tra loro.