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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine
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Ordinanza sui fondi propri
2L’indicatore commerciale deve essere calcolato annualmente sulla base delle informazioni disponibili a fine anno. Nei casi di cui all’articolo 92a è richiesto un nuovo calcolo infrannuale.
Art. 92c Componente dell’indicatore commerciale
La componente dell’indicatore commerciale corrisponde alla somma degli importi seguenti:
a. 12 per cento moltiplicato per l’importo dell’indicatore commerciale fino a un massimo di 1,25 miliardi di franchi;
b. 15 per cento moltiplicato per l’importo dell’indicatore commerciale che supera 1,25 miliardi di franchi, fino a un massimo di 37,5 miliardi di franchi;
c. 18 per cento moltiplicato per l’importo dell’indicatore commerciale che supera 37,5 miliardi di franchi.
Art. 92d Moltiplicatore delle perdite interne
1Le banche con un indicatore commerciale superiore a 1,25 miliardi di franchi devono calcolare il moltiplicatore delle perdite interne sulla base dei dati sulle perdite interne. Il moltiplicatore delle perdite interne si calcola con la formula riportata nell’allegato 5a utilizzando la componente dell’indicatore commerciale e la componente di perdita («Loss Component», LC).
2Il moltiplicatore delle perdite interne deve essere calcolato annualmente sulla base delle informazioni disponibili a fine anno. Nei casi di cui all’articolo 93a capoversi 2–4 è richiesto un nuovo calcolo infrannuale.
3I gruppi finanziari soggetti all’obbligo di consolidamento con un indicatore commerciale consolidato superiore a 1,25 miliardi di franchi devono calcolare i fondi propri minimi tenendo conto dei dati sulle perdite interne di tutte le società appartenenti al gruppo finanziario. Alle società appartenenti al gruppo finanziario che non adempiono le esigenze relative ai dati sulle perdite si applica per analogia il capoverso 5.
4Per le banche con un indicatore commerciale di al massimo 1,25 miliardi di franchi il moltiplicatore delle perdite interne è pari a uno. Previa autorizzazione della FINMA, la banca può calcolare il moltiplicatore delle perdite interne sulla base dei dati sulle perdite interne. Il passaggio a un moltiplicatore delle perdite interne pari a uno è possibile dopo un termine transitorio di cinque anni. La banca deve comunicare previamente il passaggio alla FINMA.
5Per le banche che calcolano il moltiplicatore delle perdite interne sulla base di dati sulle perdite interne e non adempiono le esigenze relative ai dati sulle perdite interne di cui all’articolo 93, al calcolo della componente di perdita di cui all’articolo 93a o al calcolo della perdita lorda e netta di cui all’articolo 94, il moltiplicatore delle perdite interne è pari a uno. Nel singolo caso la FINMA può richiedere l’applicazione di un moltiplicatore delle perdite interne superiore a uno.