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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine

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Ordinanza sui fondi propri

Art. 88

1Chi intende applicare l’approccio modello per i rischi di mercato necessita dell’autorizzazione della FINMA.

2La FINMA disciplina le condizioni di autorizzazione e precisa le modalità di calcolo dei fondi propri minimi secondo l’approccio modello per i rischi di mercato. A tale scopo essa si fonda sul MAR48.

3La FINMA stabilisce caso per caso il moltiplicatore previsto nell’approccio modello per i rischi di mercato. Il moltiplicatore ammonta almeno a 1,5. Per determinarlo nel singolo caso, la FINMA tiene conto dell’adempimento delle condizioni di autorizzazione e dell’esattezza delle previsioni del modello di aggregazione del rischio specifico all’istituto.

Titolo prima dell’art. 89

Capitolo 5: Rischi operativi

Art. 89 Definizione

È definito rischio operativo il pericolo di perdite dovute all’inadeguatezza o all’inefficacia di procedure o sistemi interni, all’inefficacia di persone oppure a eventi esterni. Vi sono compresi i rischi legali, non però i rischi strategici e i rischi per la reputazione.

Art. 90 Approccio di calcolo

1I fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi operativi sono calcolati secondo l’approccio standard.

2L’approccio standard si basa sugli indicatori seguenti:

a. indicatore commerciale («Business Indicator», BI);

b. componente dell’indicatore commerciale («Business Indicator Component», BIC);

c. moltiplicatore delle perdite interne («Internal Loss Multiplier», ILM).

3La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo essa si fonda sullo standard minimo di Basilea per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione dei rischi operativi (OPE)49.

Art. 91 Calcolo dei fondi propri minimi

Secondo l’approccio standard i fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi operativi risultano dalla moltiplicazione delle componenti dell’indicatore commerciale con il moltiplicatore delle perdite interne.

48 Lo standard MAR è riportato nell’allegato 1 n. 5.

49 Lo standard OPE è riportato nell’allegato 1 n. 6.