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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine

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Ordinanza sui fondi propri

Art. 93 Componente di perdita: esigenze relative ai dati sulle perdite interne

1Per calcolare la componente di perdita devono essere rilevati i dati sulle perdite che adempiono le esigenze seguenti:

a. essi comprendono le perdite operative, incluse le perdite operative correlate ai rischi di mercato, nonché le perdite operative correlate ai rischi di credito non coperte dal calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio in relazione ai rischi di credito;

b. coprono un periodo di dieci anni. Se una banca inizia a usare i dati sulle perdite per calcolare i fondi propri minimi, in via eccezionale basta un periodo di cinque anni, sempreché non siano disponibili dati di buona qualità sulle perdite che coprono un periodo di più di cinque anni;

c. coprono tutte le attività e posizioni essenziali dell’intera banca;

d. le perdite nette dei singoli eventi di perdita alla base dei dati sulle perdite ammontano a più di 25 000 franchi;

e. oltre agli importi della perdita lorda, includono altre informazioni rilevanti sugli eventi di perdita con un grado di dettaglio appropriato all’ammontare della perdita lorda.

2La banca deve usare la rispettiva data di contabilizzazione delle singole perdite.

3Nella serie di dati relativi alla perdita, le perdite causate da uno o più eventi correlati e contabilizzate nel rendiconto su più anni sono assegnate agli anni corrispondenti conformemente a tali contabilizzazioni.

4La banca stabilisce processi documentati per garantire la completezza e l’esattezza dei dati sulle perdite, nonché la loro verifica periodica e indipendente.

Art. 93a Componente di perdita: calcolo

1La componente di perdita corrisponde alla perdita annua media della banca dovuta ai rischi operativi degli ultimi dieci anni moltiplicata per 15.

2Le perdite derivanti da attività commerciali acquisite di recente o da una fusione societaria devono essere considerate per il calcolo della componente di perdita.

3La banca può escludere un evento di perdita superiore al 10 per cento della perdita annua media della banca dal calcolo della componente di perdita, se tale evento non è più rilevante per il profilo di rischio della banca. L’esclusione è possibile al più presto dopo tre anni. Se l’attività commerciale corrispondente non è mantenuta, un evento può essere escluso anche prima del decorrere dei tre anni.

4Un’esclusione deve essere motivata in modo chiaro. La banca deve comunicare l’esclusione alla FINMA.

Art. 94 Componente di perdita: perdita lorda e netta

1La perdita lorda di un evento di perdita corrisponde alla perdita senza riduzione della perdita di qualsiasi tipo. La perdita netta corrisponde alla perdita risultante dopo aver