Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
Articolo 31 In generale
Capoverso 3
La FINMA riconosce principi internazionali in materia di rendiconto nell’ambito delle esigenze prudenziali, di conseguenza la frase deve essere in parte riformulata. Inoltre viene precisata la norma di delega.
Articolo 32 Deduzione dai fondi propri di base di qualità primaria
La struttura dell’articolo viene riveduta per una migliore comprensione.
Capoverso 1 lettere a–c
Le vigenti lettere a–c sono modificate dal punto di vista linguistico su consiglio della CIR.
Capoverso 1 lettera d
Quale precisazione viene introdotto il rimando alla deduzione in base ai limiti della franchigia secondo gli articoli 39 e 40. Si chiarisce in questo modo che la compensazione di cui al capoverso 2 è possibile per tutte le attività fiscali differite, quindi anche per quelle la cui deduzione è retta dagli articoli 39 e 40.
Capoverso 1 lettere e–i
Queste lettere corrispondono alle vigenti lettere f–i e k. Sono modificate dal punto di vista linguistico su consiglio della CIR.
Capoverso 2
La disposizione contenuta nella vigente lettera d dell’articolo 32, secondo cui le attività fiscali differite possono essere compensate con le passività fiscali differite nell’ambito della medesima competenza fiscale geografica e materiale, è stata trasposta nel nuovo capoverso 2.
Capoverso 3
Questo nuovo capoverso corrisponde alla vigente lettera e nell’articolo 32. Viene inserito un rimando statico allo standard minimo di Basilea con l’indicazione della versione determinante conformemente all’allegato 1.257
Capoverso 4
Questo nuovo capoverso corrisponde alla vigente lettera j nell’articolo 32. Una modifica apportata all’allegato 4 implica un adeguamento dei corrispondenti rimandi.
Articolo 35 Deduzione con franchigia
L’articolo è stato riveduto a livello linguistico e della struttura per una migliore comprensione. Capoverso 1
Il secondo periodo è eliminato poiché ha unicamente carattere esplicativo ed è privo di contenuti normativi.
Capoversi 2 e 3
Ai capoversi non sono state apportate modifiche materiali, tuttavia vengono adeguati i rimandi all’articolo 32.
Capoverso 4
Per correzioni prudenziali sono da intendere gli stessi aspetti sinora designati nell’OFoP come «adeguamenti prudenziali». Oltre alle deduzioni di cui al capoverso 4, vi rientrano in particolare le deduzioni dai fondi propri di base di qualità primaria conformemente all’articolo 32 OFoP.
257 CAP30.13