Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 98Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
Articolo 36 Approccio di deduzione determinante per gli strumenti di capitale proprio
Capoverso 2
Il rimando all’articolo 32 è modificato.
Articolo 37 Titoli di partecipazione fino al 10 per cento in imprese attive nel settore finanziario
Capoverso 3
Nell’intento di uniformare la terminologia, «ponderata in base al rischio» viene sostituito con «ponderata in funzione del rischio», in linea con l’utilizzo del termine altrove nell’AP-OFoP. Inoltre la formulazione «determinazione delle posizioni ponderate in funzione del rischio» esprime meglio il processo qui considerato rispetto a «ponderazione» utilizzata nella versione in vigore.
Articolo 47a Semplificazioni
In seguito alle modifiche apportate agli articoli 41–45a si rende necessaria una modifica del rimando nell’articolo 47a.
Capitolo 3: Rischi senza controparte
Questa categoria di rischio non esiste secondo la logica dello standard minimo di Basilea. Per armonizzarsi con essa, il presente capitolo, con gli articoli 8 e 79, è abrogato.
Articolo 78 Definizione
L’articolo è abrogato e nell’ordinanza riveduta i rischi menzionati sono trattati nella categoria di rischio «rischi di credito» (capitolo 2). Le rispettive posizioni sono attribuite alla classe «altre posizioni» (art. 63 cpv. 3 lett. g).
Articolo 79 Ponderazione
L’articolo è abrogato. I fattori di ponderazione del rischio di queste posizioni sono ora contenuti nell’allegato 3 numero 6 (classe di posizione «altre posizioni» conformemente all’art. 63 cpv. 3 lett. g).
Articolo 96 Posizioni da considerare e posizione complessiva
Capoverso 4
Nell’intento di uniformare la terminologia, il testo tedesco è modificato a livello linguistico.
Articolo 97 Limite massimo dei singoli grandi rischi
Capoverso 2 lettera a
Sono aggiunte le organizzazioni sovranazionali conformemente alla modifica apportata all’articolo 63 capoverso 2 lettera a.
Articolo 98 Limite massimo dei grandi rischi nei confronti di banche
A fini di chiarezza, per le società di intermediazione mobiliare viene inserito un riferimento all’articolo 68 capoverso 1, conformemente alla prassi secondo il diritto vigente.
Articolo 100 Comunicazione dei grandi rischi e di altri rischi di credito rilevanti
Capoverso 1bis
Questo capoverso precisa che le norme in materia di rendiconto costituiscono la base di riferimento anche per le norme in materia di ripartizione dei rischi. Il testo riprende quanto enunciato al numero marginale 122 della circolare FINMA 2013/1.