Progetto

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 19Fedlex · Progetto

Ordinanza sulla sorveglianza «%ASFF_YYYY_ID»

Titolo prima dell’art. 51

Capitolo 9: Misure e interventi

Art. 51 Soglie di intervento

(art. 9b LSA)

1 La FINMA adotta misure di protezione conformemente all’articolo 51 LSA se il quoziente SST di un’impresa di assicurazione scende al di sotto di determinati valori soglia (soglie di intervento).

2 Il contenuto e la portata delle misure di protezione sono articolati in funzione delle seguenti zone:

a. zona verde: il quoziente SST supera la soglia del 100 per cento;

b. zona gialla: il quoziente SST è compreso fra le soglie del 100 per cento e del 33 per cento;

c. zona rossa: il quoziente SST è inferiore alla soglia del 33 per cento.

Art. 52 Misure generali

(art. 9b LSA)

1 Le imprese di assicurazione devono sottoporre all’approvazione della FINMA, prima dell’attuazione, le attività rilevanti ai fini della solvibilità, se immediatamente dopo l’attuazione non si collocassero nella zona verde. Vi rientrano, tra l’altro, deflussi di fondi quali distribuzioni di dividendi e rimborsi di capitale, riscatto di coperture di riassicurazione passive, riscatto volontario di prestiti propri, transazioni infragruppo e distribuzione di eccedenze agli assicurati.

2 Se un’impresa di assicurazione si colloca nella zona gialla, la FINMA può applicare, mediante una valutazione appropriata del singolo caso, tutte le misure di protezione di cui all’articolo 51 LSA che ritiene necessarie per salvaguardare gli interessi degli assicurati dell’impresa di assicurazione, in particolare anche la sospensione della stipulazione di nuovi contratti e la liquidazione ordinata del portafoglio assicurativo esistente.

3 Se entra nella zona rossa e non è in grado di sottoporre alla FINMA misure urgenti che la FINMA riconosce immediatamente tali da consentirle di uscire dalla zona rossa in tempi brevi, un’impresa di assicurazione non può più stipulare nuovi contratti assicurativi e viene liquidata. La FINMA adotta le misure necessarie di cui all’articolo 51 LSA.

4 La FINMA può revocare l’autorizzazione conformemente all’articolo 37 LFINMA alle imprese di assicurazione che si collocano nella zona rossa.

5 In casi motivati, la FINMA può ammettere eccezioni alle disposizioni di cui al capoverso 3. Al riguardo sono determinanti in particolare l’effettivo livello di protezione degli assicurati e la disponibilità e l’efficacia delle misure.