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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine

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Ordinanza sulla sorveglianza «%ASFF_YYYY_ID»

4 Essa deve attuare misure volte a tutelare le persone, i processi operativi e l’infrastruttura e disporre di un piano d’emergenza dotato di strategie e misure efficaci per proseguire l’attività operativa. Deve stabilire le competenze, i canali di comunicazione e le misure prese in considerazione.

Art. 98a Requisiti in materia di liquidità

(art. 14 LSA)

1 L’impresa di assicurazione deve disporre in ogni momento della liquidità necessaria per poter onorare i propri obblighi di pagamento anche in situazioni di stress.

2 Essa deve attuare una pianificazione della liquidità almeno nell’ambito della sua pianificazione annuale del capitale considerando in particolare:

a. i deflussi di liquidità da attività fuori bilancio e da altri impegni eventuali; e

b. scenari avversi e stress test per determinare la propria posizione di liquidità.

3 Essa deve disporre di un piano d’emergenza con strategie efficaci per gestire carenze di liquidità. Deve stabilire le competenze, i canali di comunicazione e le misure prese in considerazione.

4 Essa deve presentare annualmente alla FINMA un rapporto sulla pianificazione della liquidità. La FINMA stabilisce il rapporto in funzione delle dimensioni e della complessità dell’impresa di assicurazione. Nel singolo caso può esonerare dal rapporto un’impresa di assicurazione.

Titolo prima dell’art. 98b

Capitolo 1a: Piani di stabilizzazione

Art. 98b Rilevanza economica

(art. 22a LSA)

Un’impresa di assicurazione ha rilevanza economica ai sensi dell’articolo 22a LSA se il suo totale di bilancio supera 5 miliardi di franchi svizzeri oppure se la giustificano la sua complessità, le sue interdipendenze o il profilo di rischio.

Art. 98c Criteri per l’applicazione dei piani di stabilizzazione

(art. 22a LSA)

La FINMA può esigere dalle imprese di assicurazione di rilevanza economica un piano di stabilizzazione in particolare se è adempiuto uno dei seguenti criteri:

a. l’impresa di assicurazione opera in un settore in cui un caso di insolvenza ha notevoli ripercussioni sugli assicurati;

b. l’impresa di assicurazione offre soluzioni assicurative non facilmente sostituibili;

c. il caso di insolvenza dell’impresa di assicurazione potrebbe compromettere il sistema finanziario o l’economia reale.