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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine

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Ordinanza sulla sorveglianza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 109 Sorveglianza

(art. 25 LSA)

1 L’impresa di assicurazione deve fornire ogni anno alla FINMA un rapporto sulle operazioni con strumenti finanziari derivati. Vi sono descritti:

a. sommariamente la strategia seguita dall’impresa di assicurazione nell’utilizzo dei derivati, gli scopi del loro utilizzo e i volumi a livello di singoli segmenti patrimoniali;

b. i derivati utilizzati, le principali controparti, il procedimento di costituzione di garanzie e gli accordi contrattuali sottostanti.

2 La FINMA emana disposizioni di esecuzione, in particolare in merito al rapporto.

Art. 110, rubrica, e cpv. 2

Titoli e strumenti finanziari derivati

(art. 26 LSA)

2 Nel caso di certificati di fondi a investitore unico la FINMA stabilisce l’articolazione minima con cui devono figurare nel bilancio gli investimenti diretti del patrimonio del fondo. I titoli e gli strumenti finanziari derivati devono essere valutati secondo le disposizioni del presente articolo.

Art. 111a Rubrica, cpv. 2bis, 4, 5 e 6

Rapporto sulla situazione finanziaria

(art. 25 LSA)

2bis La FINMA può prescrivere l’utilizzo di modelli standardizzati per le informazioni da pubblicare.

4 Su richiesta, le imprese di assicurazione che non dispongono di un proprio sito Internet devono mettere il rapporto a disposizione gratuitamente entro 20 giorni.

5 La FINMA può esonerare dall’obbligo di pubblicazione:

a. le imprese di assicurazione che nel periodo antecedente il periodo di riferimento e nel periodo di riferimento soddisfano le seguenti condizioni:

1. premi lordi contabilizzati nel totale degli affari inferiori a 10 milioni di franchi,

2. riserve tecniche lorde nel totale degli affari inferiori a 50 milioni di franchi, e

3. piccola cerchia di assicurati;

b. le imprese di assicurazione con sede all’estero, se nel luogo in cui hanno sede sono soggette a un regime equivalente in materia di pubblicazione.

6 In singoli casi la FINMA può accordare ulteriori deroghe.