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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine

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Titolo prima dell’art. 111c

Capitolo 4a: Imprese di assicurazione che assicurano stipulanti professionisti

Art. 111c Gestione professionale dei rischi

(art. 30a cpv. 2 LSA)

Gli stipulanti professionisti di cui all’articolo 98a capoverso 2 lettere e ed f della legge del 2 aprile 19085 sul contratto d’assicurazione dispongono di una gestione professionale dei rischi se, internamente o esternamente, uno specialista qualificato ed esperto nel settore finanziario è incaricato in modo permanente del rilevamento, della misurazione, della valutazione dei rischi derivanti dal rapporto assicurativo, in particolare dei rischi della controparte.

Titolo prima dell’art. 111d

Capitolo 4b: Società veicolo di assicurazione

Sezione 1: In generale

Art. 111d Applicabilità delle disposizioni concernenti le imprese di assicura-

zione

(art. 30e cpv. 2 LSA)

1 Alle società veicolo di assicurazione non sono applicabili, nella misura in cui non sia previsto altrimenti dalle disposizioni del presente capitolo, gli articoli 3–13, 15–20, 23, 24, 30a–30d, 31–39k, 51–54j, 57–59 e 62 LSA.

2 Le altre disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia alle società veicolo di assicurazione.

Art. 111e Definizioni

(art. 30e e 30f LSA)

1 Sono considerati strumenti finanziari ai sensi degli articoli 30e e 30f LSA gli strumenti finanziari di cui all’articolo 3 lettera a della legge del 15 giugno 20186 sui servizi finanziari.

2 Sono considerati rischio specifico ai sensi dell’articolo 30f capoverso 1 LSA i rischi simili o dissimili afferenti uno o più rami assicurativi di una o più imprese di assicurazione.

3 Sono considerati investitori ai sensi del presente capitolo i detentori o i creditori di strumenti finanziari della società veicolo di assicurazione.

5 RS 221.229.1

6 RS 950.1