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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine
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Ordinanza sulla sorveglianza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 111f Autorizzazione
(art. 30e LSA)
1 La FINMA autorizza la società veicolo di assicurazione se essa adempie i requisiti ai sensi della LSA e della presente ordinanza.
2 Se la società veicolo di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo estero o di un conglomerato assicurativo estero, il rilascio dell’autorizzazione può essere vincolato all’esistenza di un’opportuna sorveglianza consolidata da parte di un’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari.
3 La FINMA pubblica le autorizzazioni rilasciate.
Art. 111g Domanda di autorizzazione
(art. 30e LSA)
1 La domanda di autorizzazione deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti concernenti la società veicolo di assicurazione:
a. gli statuti;
b. indicazioni sull’organizzazione;
c. indicazioni relative alla dotazione finanziaria;
d. il conto annuale dei tre esercizi precedenti o il bilancio d’apertura se si tratta di una nuova società veicolo di assicurazione;
e. i nominativi delle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo e della gestione;
f. i contratti o altri accordi mediante i quali si intendono delegare a terzi funzioni essenziali della società veicolo di assicurazione.
Art. 111h Mutamenti delle indicazioni e dei documenti concernenti la domanda
di autorizzazione
(art. 30e LSA)
1 La società veicolo di assicurazione deve comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione.
2 Se i mutamenti sono sostanziali, per proseguire la propria attività deve essere previamente ottenuta l’autorizzazione della FINMA.
Art. 111i Consolidamento
(art. 26 cpv. 3 LSA)
La società veicolo di assicurazione che fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo non deve essere integralmente consolidata.