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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine
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Sezione 2: Condizioni di autorizzazione
Art. 111j Forma giuridica
(art. 30e cpv. 2 LSA)
Le società veicolo di assicurazione sono costituite in società anonime, società cooperative o fondazioni.
Art. 111k Capitale minimo
(art. 30e e 30f LSA)
Il capitale minimo di una società veicolo di assicurazione è pari a 100 000 franchi.
Art. 111l Disposizioni sulla garanzia
(art. 30e cpv. 3 lettere b e d LSA)
1 La delega a terzi di funzioni di conduzione e di controllo è consentita. Sono escluse la direzione generale, l’alta vigilanza e il controllo da parte dell’organo preposto alla direzione generale della società veicolo di assicurazione.
2 L’organo preposto all’alta direzione della società veicolo di assicurazione può in particolare delegare integralmente o parzialmente ad alcuni membri o a terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, la gestione e l’amministrazione conformemente a un regolamento organizzativo.
Sezione 3: Gruppi di rischio
Art. 111m Costituzione
(art. 30f LSA)
1 Gli statuti possono autorizzare l’organo preposto alla direzione generale della società veicolo di assicurazione a costituire gruppi di rischio conformemente a un regolamento dei gruppi di rischio.
2 Il regolamento dei gruppi di rischio deve contenere disposizioni concernenti:
a. i tipi di rischio assunti dal gruppo di rischio;
b. il tipo, l’emissione, i diritti, il trasferimento e il riscatto degli strumenti finanziari afferenti il gruppo di rischio;
c. i diritti e gli obblighi degli investitori;
d. l’organizzazione e la rappresentanza del gruppo di rischio;
e. gli organi di pubblicazione;
f. la partecipazione ai costi a carico del gruppo di rischio;
g. le direttive d’investimento.
3 L’organo preposto alla direzione generale della società veicolo di assicurazione deve rendere accessibile agli investitori del gruppo di rischio il regolamento del gruppo di