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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine

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Ordinanza sulla sorveglianza «%ASFF_YYYY_ID»

rischio. Qualora tale regolamento non fosse accessibile per via elettronica, ogni investitore può esigere che gli sia inviato.

Art. 111n Segmenti patrimoniali

(art. 30f LSA)

1 Il patrimonio complessivo della società veicolo di assicurazione comprende il patrimonio sociale e il patrimonio di rischio dei gruppi di rischio (segmenti patrimoniali). Il patrimonio sociale comprende il patrimonio non attribuito ai singoli gruppi di rischio.

2 Gli elementi patrimoniali e gli impegni dei singoli segmenti patrimoniali devono essere inequivocabilmente identificabili ed essere tenuti separati tra loro nonché dal patrimonio sociale.

3 I segmenti patrimoniali possono essere incorporati. Nell’incorporazione di due segmenti patrimoniali gli investitori del segmento patrimoniale incorporato ricevono quote di corrispettivo valore del segmento incorporante. Il segmento patrimoniale incorporato è chiuso. Il regolamento del gruppo di rischio disciplina la procedura dell’incorporazione. In proposito contiene in particolare disposizioni concernenti:

a. l’informazione degli investitori;

b. le decisioni degli investitori; e

c. gli obblighi di verifica della società di audit all’atto dell’incorporazione.

Art. 111o Strumenti finanziari

(art. 30f LSA)

1 Il regolamento del gruppo di rischio può prevedere diverse categorie di strumenti finanziari. Ai gruppi di rischio sono attribuiti diversi diritti e doveri a seconda della categoria cui appartengono gli strumenti finanziari.

2 Se la società veicolo di assicurazione è una società anonima, relativamente a singoli segmenti patrimoniali essa può emettere diverse categorie di titoli di partecipazione, tra cui azioni, buoni di partecipazione, buoni di godimento o altri valori mobiliari che conferiscono diritti di partecipazione o di creditore. I detentori dei titoli di partecipazione hanno diritto esclusivamente al patrimonio e al reddito del segmento patrimoniale di cui detengono la partecipazione.

3 Per l’emissione di titoli di partecipazione e i privilegi correlati a singole categorie di titoli di partecipazione si applicano per analogia le disposizioni concernenti le azioni privilegiate.

4 Gli statuti devono contenere pertinenti disposizioni concernenti l’emissione di questi titoli di partecipazione afferenti singoli segmenti patrimoniali e i diritti correlati.