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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine

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Art. 111p Assemblea degli investitori

(art. 30f LSA)

1 Per ogni gruppo di rischio è costituita un’assemblea degli investitori. La convocazione e lo svolgimento dell’assemblea degli investitori sono retti per analogia dagli articoli 699–700, 701a–703 del Codice delle obbligazioni.

2 L’assemblea degli investitori ha le seguenti competenze:

a. approvazione delle modifiche del regolamento dei gruppi di rischio;

b. deliberazione sull’incorporazione di due segmenti patrimoniali; e

c. deliberazione sulle materie ad essa riservate dalla legge, dalla presente ordinanza, dagli statuti della società veicolo di assicurazione o dal regolamento dei gruppi di rischio.

Art. 111q Investimento del patrimonio

(art. 30f LSA)

1 L’organo preposto alla direzione generale della società veicolo di assicurazione emana, per ciascun gruppo di rischio, direttive d’investimento che specifichino in modo chiaro ed esauriente la strategia d’investimento, gli investimenti consentiti e le restrizioni poste agli investimenti per il gruppo di rischio.

2 Per attuare la strategia d’investimento, i segmenti patrimoniali possono ricorrere a filiali e partecipazioni.

Art. 111r Partecipazione ai costi

(art. 30f LSA)

1 L’organo preposto alla direzione generale della società veicolo di assicurazione emana direttive concernenti la partecipazione ai costi dei gruppi di rischio.

2 La natura e l’ammontare della partecipazione ai costi, nonché le basi per determinare i costi devono essere esposti in modo comprensibile.

Art. 111s Richiesta di informazioni

(art. 30f LSA)

1 Gli investitori di un gruppo di rischio possono chiedere in qualsiasi momento che la società veicolo di assicurazione fornisca loro informazioni sulla gestione e consenta loro di consultare la contabilità del gruppo di rischio che li riguarda.

2 Le informazioni o la consultazione della contabilità possono essere negate nella misura necessaria, con il consenso del presidente dell’organo preposto alla direzione generale della società veicolo di assicurazione, se pregiudicano interessi degni di protezione o segreti d’affari. Il rifiuto di fornire informazioni o di consentire la consultazione deve essere motivato per scritto.