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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine

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Ordinanza sulla sorveglianza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 111t Contabilità e presentazione dei conti

(art. 26 cpv. 3 e art. 30f LSA)

1 Per il patrimonio sociale e per ciascun gruppo di rischio deve essere tenuta una contabilità separata.

2 La FINMA può porre ulteriori condizioni circa l’articolazione del conto annuale. In quest’ultimo il bilancio, il conto economico e l’allegato devono essere designati come tali.

3 La società veicolo di assicurazione redige annualmente un rapporto sulla situazione che illustra l’andamento dell’attività e la situazione economica della società veicolo di assicurazione e di ciascun gruppo di rischio nonché i costi e i rendimenti di ciascun gruppo di rischio. La FINMA prescrive gli indicatori determinanti. In casi motivati, può rinunciare all’obbligo di pubblicazione.

Art. 111u Scioglimento

(art. 30f LSA)

1 L’organo preposto alla direzione generale della società veicolo di assicurazione può deliberare lo scioglimento di singoli gruppi di rischio.

2 In caso di scioglimento di un gruppo di rischio, occorre rispettare la parità di trattamento di tutti gli investitori e la loro informazione tempestiva.

3 Una volta sciolto il gruppo di rischio, l’organo preposto alla direzione generale della società veicolo di assicurazione deve ottenere dall’organo di revisione una conferma dello svolgimento conforme.

4 Al verificarsi di una situazione di insolvenza, può essere indetta un’assemblea dei creditori o una delegazione dei creditori per ciascun segmento patrimoniale.

Art. 119a Consegna di documenti agli stipulanti

(art. 80 LSA)

1 Se è richiesta la consegna di una copia del dossier e di altri documenti conformemente all’articolo 80 LSA, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi devono metterla a disposizione su un supporto durevole di cui all’articolo 14c capoverso 4.

2 Se è richiesta un’ulteriore copia senza una ragione sufficiente, l’impresa di assicurazione o l’intermediario assicurativo può esigere un indennizzo per la predisposizione e la consegna.

Art. 120, rubrica, e cpv. 1

Principi

(art. 38 LSA)