Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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rilevanti per garantire una liquidazione regolare delle pretese garantite dai contratti di assicurazione nell’ambito del livello di protezione prestabilito nel SST. Si applicano in particolare nella liquidazione o nel trasferimento a un’altra impresa di assicurazione dei contratti mantenuti in essere, anche nell’ambito di un risanamento. Il rischio d’insolvenza come fattore scatenante in particolare di un risanamento o di un fallimento (art. 51a LSA) non è considerato nel SST. Il bilancio statutario non deve quindi essere modellizzato nel SST, ma le imprese di assicurazione devono sottoporlo a un monitoraggio adeguato nell’ambito della gestione generale dei rischi (p. es. nell’autovalutazione della situazione di rischio e del fabbisogno di capitale [Own Risk and Solvency Assessment, ORSA]).

Art. 23 Considerazione di nuovi contratti nella determinazione della solvibilità

La FINMA può acconsentire, su richiesta dell’impresa di assicurazione l’impresa di assicurazione, che nella determinazione della solvibilità, oltre all’adempimento delle pretese degli assicurati senza stipulare nuovi contratti a partire dal termine dei 12 mesi dalla data di riferimento, l’impresa di assicurazione consideri la possibilità di continuare a stipulare nuovi contratti al termine dei 12 mesi in determinate situazioni. La FINMA vi acconsentirà in particolare se l’impresa di assicurazione dispone di tecniche di modellizzazione avanzate. In ogni caso permane la condizione che sia garantita una liquidazione ordinata, ossia l’adempimento delle pretese degli assicurati senza stipulare nuovi contratti, mantenendo il livello di protezione.

Titolo prima dell’art. 24

Capitolo 2: Valutazione conforme al mercato

Art. 24 Valore conforme al mercato

Capoverso 1

La disposizione recepisce le prescrizioni dell’articolo 9a capoverso 1 LSA, secondo cui determinate posizioni del bilancio globale utilizzato nel SST sono valutate ai valori di mercato, segnatamente gli attivi il cui valore di mercato è affidabile ai sensi dell’articolo 26 AP-OS. Il primo periodo riformula leggermente il testo nell’attuale allegato 3 (n. 1 cpv. 1 e n. 2 cpv. 1). Invece di «valore di mercato sicuro», formulazione che può dare adito a fraintendimenti, si utilizza ora «valore di mercato affidabile», in conformità con il numero marginale 31 della circolare FINMA 2017/315.

Capoverso 2

Il presente capoverso sancisce, senza apportare modifiche a livello di contenuto, che le posizioni iscritte all’attivo e al passivo del bilancio, il cui valore di mercato non è affidabile, sono valutate sulla base di un modello. Ciò corrisponde all’attuale allegato 3 (n. 1 cpv. 2), ma l’espressione «modello di valutazione» è utilizzata attualmente nel numero marginale 32 della circolare FINMA 2017/3. La valutazione si riferisce sia a quella alla data di riferimento, rilevante per il computo del capitale di base e del capitale sopportante i rischi, sia a quella alla fine dei 12 mesi dalla data di riferimento, rilevante per il computo del capitale previsto. Alla data di riferimento la valutazione è effettuata per la situazione in quella data e per le diverse situazioni alla fine dei 12 mesi risultanti dai possibili sviluppi in questo arco temporale dalla data di riferimento, tra cui rientrano in particolare le situazioni di stress.

Art. 25 Principio

La disposizione formula in modo più esplicito il principio fondamentale espresso nell’attuale allegato 3 (n. 2 cpv. 3 lett. b) per la determinazione del valore conforme al mercato, senza trattare posizioni di bilancio specifiche. Sancisce la prassi attuale della sorveglianza con riformulazioni di modesta entità (n. marg. 30 circ. FINMA 2017/3 e vigente all. 3 n. 3 cpv. 2 lett. c).

15 Circolare FINMA 2017/3 «SST» del 9 dicembre 2016.