Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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La lettera a corrisponde al vigente allegato 3 (n. 2 cpv. 3 lett. a). Per gli attivi, che sono in relazione con contratti di (ri)assicurazione o rischi assicurativi (p. es. crediti di riassicurazione e investimenti ILS), la matematica finanziaria ammette anche l’applicazione di metodi attuariali alla valutazione dell’aspetto del rischio assicurativo.

Nel contenuto la lettera b corrisponde all’attuale allegato 3 (n. 2 cpv. 3 lett. b). Il riferimento a grandezze di mercato osservabili si ricollega all’articolo 25 AP-OS, considerando che «osservabili» sottolinea la tracciabilità oggettiva dei dati utilizzati. Tuttavia le grandezze in questione non devono essere necessariamente riferite a mercati liquidi. Ciò costituirebbe una limitazione eccessiva, poiché i modelli di valutazione riguardano attivi che non hanno valori di mercato affidabili, quindi non sono negoziati come liquidi.

Capoverso 2

Questa norma è identica all’attuale allegato 3 (n. 2 cpv. 3 lett. c).

Art. 29 Considerazione del rischio di insolvenza

I due capoversi del presente articolo corrispondono alla prassi attuale e riformulano il numero marginale 44 della circolare FINMA 2017/3 e il vigente allegato 3 (n. 3 cpv. 1, secondo periodo) (cfr. anche n. marg. 45 circ. FINMA 2017/3).

Capoverso 1

Per la valutazione degli attivi occorre considerare il rischio di insolvenza della controparte, in quanto rilevante sia per un eventuale prezzo di vendita sia per i flussi di cassa in entrata. Coerentemente con l’articolo 26 capoverso 2 AP-OS, il rischio di insolvenza e altri rischi devono essere valutati applicando una riduzione che corrisponde alla compensazione richiesta da un partecipante al mercato a fronte dei rischi. Per l’attuazione concreta di questo requisito in un modello esistono diverse tecniche riconosciute dalla matematica finanziaria (in particolare espliciti premi di rischio o la scelta di un adeguato parametro di valutazione).

Capoverso 2

Rispetto al vigente allegato 3 OS (n. 3 cpv. 1, secondo periodo), la disposizione si applica a tutti gli impegni e non solo ai «rimanenti» e per chiarezza include anche flussi di pagamenti in uscita, in analogia con il numero marginale 45 della circolare FINMA 2017/3. A fini di chiarezza e in linea con l’articolo 37 AP-OS, sono riportati anche gli strumenti di capitale assorbenti il rischio considerati nel capitale previsto. Infine viene ora precisato che il rischio di insolvenza proprio dell’impresa di assicurazione (come definito dettagliatamente di seguito) non può essere in linea di principio considerato neppure per gli strumenti di capitale assorbenti il rischio che sono computati nel capitale sopportante i rischi o considerati nel capitale previsto. Tuttavia, in casi tipici per questi strumenti assorbenti il rischio. il proprio rischio di insolvenza può essere presumibilmente tralasciato in virtù del principio di essenzialità, per cui la valutazione di tali strumenti può avvenire al valore di mercato (se affidabile). Questi punti sono precisati di seguito.

Per gli strumenti di capitale assorbenti il rischio, computati nel capitale sopportante i rischi o considerati nel capitale previsto, si distingue tra la considerazione della solvibilità e quella del rischio di insolvenza dell’impresa di assicurazione stessa. Per questi strumenti di capitale assorbenti il rischio la considerazione della solvibilità propria dell’impresa di assicurazione è un elemento essenziale dell’effetto di assorbimento del rischio. Il relativo contratto contiene disposizioni che hanno un effetto di riduzione degli impegni in primo luogo in caso di deterioramento della solvibilità (ossia in caso di deterioramento della situazione finanziaria dell’impresa di assicurazione). In particolare si procede ad ammortamenti, conversioni o proroghe delle scadenze se il quoziente SST scende al di sotto di una determinata soglia.

D’altro canto, nella valutazione degli impegni non deve essere generalmente considerato il rischio di insolvenza in senso stretto proprio dell’impresa di assicurazione (il rischio che una somma esigibile per contratto non sia pagata o lo sia solo parzialmente per problemi di liquidità, sovraindebitamento o mancanza di volontà). Altrimenti non sarebbe possibile estrapolare