Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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stocastico. Ciò corrisponde all’interpretazione già diffusa del migliore valore di stima nell’utilizzo dei cosiddetti generatori di scenari economici (Economic Scenario Generators, ESG). Nell’ambito delle assicurazioni sulla vita tale interpretazione è stata spesso applicata, e talvolta lo è tuttora, dalle imprese di assicurazione stesse con la designazione di «valutazione neutrale al rischio». In linea di principio deve essere utilizzata nel modello standard del ramo vita, tranne in caso di non materialità. Questi modelli di valutazione basati sugli ESG sono particolarmente importanti soprattutto per le garanzie sostanziali sensibili all’andamento dei mercati finanziari, come nel caso delle annualità variabili.

La principale famiglia di modelli di valutazione basati sugli ESG è chiamata «valutazione neutrale al rischio», per la quale viene calcolato il valore atteso di una misura di valutazione che adempie una condizione matematica insieme al conto di risparmio risk-free. Questa condizione esige che tutti i tradeable scontati (attivi per i quali è possibile presumere che siano negoziati continuamente su mercati spessi e liquidi) costituiscano le cosiddette martingale (locali). L’ESG che modellizza il mercato dei tradeable deve basarsi su un metodo riconosciuto dalla matematica finanziaria. Ne risulta un approccio coerente con i principi di valutazione degli attivi, soprattutto quando il rischio assicurativo è trascurabile. In generale hanno rilevanza naturalmente anche i fattori di rischio assicurativo, pertanto la misura di valutazione può essere molto più generale di quella della matematica finanziaria.

I modelli di valutazione basati sugli ESG possono essere molto complessi e molteplici. In particolare, potrebbero essere consentiti anche i cosiddetti cambi di numerario, che possono avere rilevanza per esempio nei cambi di valuta, nelle valutazioni semplificate o in determinati approcci di valutazione real world, ossia fondata su situazioni reali. Di conseguenza i modelli di valutazione basati sugli ESG per gli impegni assicurativi rimangono in ogni caso soggetti all’obbligo di autorizzazione da parte della FINMA come nella prassi attuale, sempre che non corrispondano all’ESG di un modello standard.

La nuova formulazione contiene la precedente come caso speciale: il migliore valore di stima (nella «valutazione neutrale al rischio») è dato dalla somma dei flussi di cassa scontati secondo una curva dei rendimenti risk-free, attesi nella misura di probabilità real world, se i flussi di cassa dell’attività assicurativa sono indipendenti dai mercati finanziari e si ipotizza anche la misura di valutazione. Dal momento che la curva dei rendimenti risk-free è nota al momento della valutazione, l’attualizzazione può essere inclusa nel valore atteso (condizionato), che corrisponde approssimativamente alla formulazione della vigente OS ipotizzando che siano determinati i valori attesi real world, il che non è attualmente specificato.

Capoverso 4

La nuova disposizione considera elementi della regolamentazione vigente (art. 41 cpv. 3 e n. marg. 51 e 52 circ. FINMA 2017/3).

Con «accantonamento dei costi di capitale» viene precisato che l’importo minimo oltre al migliore valore di stima è parte integrante degli accantonamenti per onorare le pretese degli assicurati. Affinché l’accantonamento dei costi di capitale per l’adempimento degli impegni assicurativi da parte dell’impresa di assicurazione stessa sia sufficiente, è necessario che il finanziamento (indennizzo ed eventuale assunzione) di capitale sopportante i rischi sia assicurato sull’intero lasso temporale in cui esistono pretese degli stipulanti garantite dai contratti di assicurazione conclusi nel momento considerato.

L’importo minimo è ora definito nell’ordinanza sulla sorveglianza, che costituisce il livello normativo opportuno. In tal modo non viene messa in discussione la prassi attuale, bensì tutelata la fiducia in essa. Qualora in futuro si rivelasse necessario precisare, modificare o sviluppare la prassi, si procederebbe nel livello normativo opportuno nell’ambito di una valutazione globale e in base alle migliori conoscenze acquisite nel tempo.

L’importo minimo contiene i costi di capitale necessari in ogni futuro periodo di 12 mesi per finanziare il capitale sopportante i rischi che corrisponde al capitale previsto nel corrispondente periodo di 12 mesi (affinché il livello di protezione nel SST sia mantenuto). L’importo minimo alla fine dei 12 mesi a partire dalla data di riferimento si riferisce nella prassi attuale a una