Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
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situazione in cui non vengono stipulati nuovi contratti e gli investimenti sono ridistribuiti in modo che non vengano assunti rischi di mercato e di credito evitabili. Nella prassi attuale i costi del capitale per un periodo di 12 mesi sono pari al corrispondente capitale previsto moltiplicato per l’opportuno tasso di costo del capitale.
L’importo minimo è dato dagli importi futuri del capitale previsto determinati sostanzialmente secondo un modello stocastico e dai corrispondenti tassi di costo del capitale. In tal modo il calcolo esatto dell’importo minimo diventa complesso e, secondo il principio della proporzionalità, si pone l’interrogativo di quali semplificazioni siano possibili senza compromettere l’adempimento del livello di protezione. Conformemente al numero marginale 52 della circolare FINMA 2017/3, salvo disposizioni della FINMA di diverso tenore il calcolo dell’importo minimo in un dato momento può essere semplificato nel seguente modo: l’importo minimo è dato dalla somma dei valori attuali dei costi di capitale in tutti gli anni futuri su cui si estende l’adempimento degli impegni assicurativi da parte dell’impresa di assicurazione stessa tenendo conto dell’evoluzione attesa in quel momento. Tale semplificazione consente di considerare solo l’evoluzione attesa in quel momento anziché le numerose evoluzioni possibili. Si tratta dunque di un’unica proiezione verso il futuro, per cui in questo caso gli importi del capitale previsto e i costi di capitale nel momento considerato sono deterministici.
Art. 31 Curve di rendimento
Capoversi 1 e 2
Le disposizioni si basano sulla norma di delega dell’articolo 9b LSA e sulla prassi attuale della sorveglianza, come stabilito in particolare nel numero marginale 46 della circolare FINMA 2017/3. La FINMA continuerà a indicare soltanto le curve dei rendimenti risk-free per le principali valute. Per altre valute è determinante il capoverso 4.
Le curve dei rendimenti risk-free indicate dalla FINMA (così come eventuali curve dei rendimenti risk-free proprie delle imprese di assicurazione secondo i capoversi 3 e 4) devono essere conformi al mercato e, in particolare, non presentare scostamenti inspiegabili da quotazioni di mercato risk-free affidabili. Il fatto che gli scostamenti siano spiegabili o meno dipende dall’entità delle restrizioni risultanti dalle grandezze di mercato, in primo luogo dalle quotazioni di mercato. Gli scostamenti sono spiegabili, in particolare, se si collocano all’interno dell’intervallo denaro/lettera (bid-ask). La determinazione della curva dei rendimenti è un aspetto della massima importanza per il mercato assicurativo. Nel capoverso 2 si fa dunque riferimento agli obiettivi della vigilanza sui mercati finanziari di cui all’articolo 4 LFINMA da considerare anche a questo proposito, segnatamente la protezione degli assicurati e il rafforzamento della reputazione e della concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera, nonché la capacità di quest’ultima di affrontare le sfide future.
Capoverso 3
Qui la prassi della sorveglianza (n. marg. 46, secondo periodo, circ. FINMA 2017/3) è disciplinata a livello di ordinanza.
Capoverso 4
Anche qui la prassi della FINMA (n. marg. 47 circ. FINMA 2017/3) è innalzata a livello di ordinanza.
Capoverso 5
Secondo il presente capoverso, è consentito l’utilizzo nel SST di curve dei rendimenti ammesse come risk-free conformemente alla normativa sulla solvibilità di una giurisdizione estera per l’attività di una filiale ubicata in questa giurisdizione. Nell’ambito del regime Solvency II si presuppone che le curve dei rendimenti adempiano il requisito, in particolare sono consentite tutte le curve dei rendimenti ammesse dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per determinati portafogli. L’applicazione corretta deve essere esposta nel rendiconto SST. Una filiale ai sensi del presente capoverso è un’impresa di assicurazione non direttamente assoggettata al SST. Il capoverso 4 riguarda quindi il SST di