Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
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Il capoverso 6 definisce i limiti della computabilità degli altri strumenti di capitale assorbenti il rischio che, secondo l’articolo 32 capoverso 5 AP-OS, vengono computati come capitale complementare nel capitale sopportante i rischi o considerati nel capitale previsto. I valori di riferimento sono gli attivi netti SST. Il contenuto del capoverso corrisponde al diritto vigente (art. 22b cpv. 1 e 47 cpv. 2).
Capoverso 7
Il capoverso 7 riprende la deroga vigente (art. 47 cpv. 3).
Titolo prima dell’art. 35
Capitolo 4: Capitale previsto
Art. 35 Definizione e calcolo
Capoverso 1
La definizione del capitale previsto corrisponde alla disciplina vigente (art. 41 cpv. 1). Il capitale previsto è calcolato secondo il capoverso 1 solo se al capitale sopportante i rischi non sono computati strumenti di capitale assorbenti il rischio. In tal caso il capitale sopportante i rischi, il capitale di base e gli attivi netti SST sono identici.
Il capitale previsto risulta in modo naturale dalla concretizzazione degli articoli 21 e 22 AP-OS: corrisponde a una dotazione di capitale minima, che permette di rispettare il livello di protezione necessario a onorare le pretese degli assicurati derivanti dai contratti di assicurazione. Rende operativo il legame tra la dotazione di capitale richiesta dal SST (e quindi in ultima analisi il quoziente SST) e il rispetto del livello di protezione e stabilisce anche un nesso con la valutazione da utilizzare per il rispetto di tale livello. A tal fine, la definizione del livello di protezione (art. 22 AP-OS) viene concretizzata fissando il capitale previsto come capitale minimo sopportante i rischi (ossia gli attivi netti SST) che deve essere disponibile alla data di riferimento affinché sia rispettato il livello di protezione da raggiungere con il SST alla data di riferimento. Inoltre, si stabilisce che gli assicurati non subiscono perdite sulle loro pretese se il capitale sopportante i rischi, cioè gli attivi netti SST, alla fine del periodo di 12 mesi determinato a partire dalla data di riferimento, non è negativo (quindi, all’incirca, il valore degli attivi è almeno pari al valore degli impegni).
Un’importante novità deriva dalla definizione modificata di capitale sopportante i rischi nell’articolo 32 AP-OS, e più precisamente di capitale di base nel capoverso 2 e di attivi netti SST nel capoverso 3. Pertanto, nella definizione di capitale previsto l’importo minimo non appare più separatamente, a differenza della norma vigente (art. 41 cpv. 1), ma viene dedotto come impegno negli attivi netti SST. Ne risulta un’espressione analoga a quella contenuta nel numero marginale 57 della circolare FINMA 2017/3. Allo stesso modo, nella formula del capitale previsto del capoverso 2, l’importo minimo non è più aggiunto. Pertanto, il concetto di «capitale di rischio su un anno» indicato nel numero marginale 60 della circolare FINMA 2017/3 diventa superfluo.
Capoverso 2
Questa norma contiene la formula per il calcolo del capitale previsto ormai ancorato a livello appropriato nell’OS (finora n. marg. 60 circ. FINMA 2017/3,). Nella sostanza essa afferma che il capitale previsto può essere calcolato a partire dalla variazione di un anno del capitale sopportante i rischi. Alla fine del periodo di 12 mesi determinato a partire dalla data di riferimento, il capitale sopportante i rischi risulta dalla somma degli attivi netti SST e degli strumenti di capitale assorbenti il rischio (valutati alla fine del periodo di 12 mesi determinato a partire dalla data di riferimento), che alla data di riferimento sono computati nel capitale di base o come capitale complementare nel capitale sopportante i rischi.
A causa della ripercussione in termini di importo che gli strumenti di capitale assorbenti il rischio generano quando vengono computati nel capitale sopportante i rischi (art. 34 cpv. 1 AP-