Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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eliminato, poiché il suo contenuto è trattato nel nuovo articolo 32 capoverso 5 AP-OS. I capoversi 2–5 si riferiscono agli strumenti di trasferimento di capitale e di trasferimento di rischio, che possono essere suddivisi in coperture di riassicurazione e di retrocessione, strumenti di capitale assorbenti il rischio (tipicamente al passivo di bilancio) e «altri strumenti di trasferimento di capitale e di trasferimento di rischio», in particolare garanzie ricevute (generalmente all’attivo).

Capoverso 1

Con questa disposizione introduttiva il numero marginale 6 della circolare FINMA-2017/3 è trasposta nell’OS al livello normativo adeguato. I rischi determinanti ai quali sono esposte le imprese di assicurazione sono i rischi assicurativi, di mercato e di credito (art. 9a cpv. 3 LSA). Il Consiglio federale può dichiarare rilevanti ulteriori categorie di rischio e in singoli casi la FINMA può disporre l’inclusione di ulteriori categorie di rischio (art. 9b cpv. 2 LSA). Le categorie di rischio si riferiscono ai rischi rilevanti a cui sono esposte le imprese di assicurazione. Questi incidono segnatamente sulle voci del bilancio SST dell’impresa di assicurazione. Ciò comprende quindi anche, in particolare, le opzioni e le garanzie integrate nei contratti assicurativi menzionati nel vigente articolo 46 capoverso 1 e le altre garanzie emesse dall’impresa di assicurazione nonché gli impegni eventuali.

Capoverso 2

La norma è una forma abbreviata della precedente (art. 46 cpv. 2) e contiene ora un riferimento alle disposizioni del capoverso 3, rilevanti anche per la riassicurazione e la retrocessione. Naturalmente anche qui occorre osservare il principio di essenzialità.

Capoverso 3

Corrisponde al diritto vigente (art. 46 cpv. 3), ma ora sono formulati requisiti relativi alla configurazione e alla modellizzazione specifici per gli «altri strumenti di trasferimento di capitale e di trasferimento del rischio» (in particolare le garanzie ricevute). Per gli strumenti di capitale assorbenti il rischio, nel capoverso 4 si fa riferimento al capoverso 3.

─ La lettera a incorpora una parte del numero marginale 64 della circolare FINMA 2017/3 nell’OS al livello normativo adeguato. Le condizioni espresse con i termini «giuridicamente vincolanti» e «applicabili» devono essere intese nel senso che il contratto, in primo luogo, è un negozio giuridico obbligatorio e, in secondo luogo, in caso di garanzia, esso sarà effettivamente applicato dal beneficiario della garanzia e il garante pagherà la prestazione di garanzia promessa. Se questo non avvenisse, ciò costituirebbe un evidente caso di abuso. Lo strumento sarebbe quindi stato erroneamente preso in considerazione per ridurre il capitale previsto. Questo comporterebbe conseguenze soprattutto in termini di diritto in materia di vigilanza.

─ La lettera b corrisponde al diritto vigente (art 46 cpv. 3 lett. a), fatta eccezione per qualche adeguamento di minore entità.

─ La lettera c sostituisce l’attuale articolo 46 capoverso 3 lettera b OS, integrato con elementi del numero marginale 65 della circolare FINMA 2017/3. Le interazioni della forma descritta possono avere un impatto sul rischio di insolvenza delle controparti e dovrebbero quindi essere prese in considerazione nella modellizzazione. Questo è rilevante anche per le coperture di riassicurazione e di retrocessione. Se sussistono tali interazioni, per la modellazione sono in genere disponibili anche dati e informazioni dettagliate.

─ Con la lettera d il numero marginale 69 della circolare FINMA-2017/3 è integrato nell’OS al livello normativo adeguato. Si tratta dei diritti di scelta delle imprese di assicurazione concordati nei contratti degli strumenti di trasferimento di capitale e di trasferimento di rischio. I diritti di scelta non sono una componente essenziale, ma certamente possibile di tali strumenti. Dopo la modellizzazione SST, il loro esercizio è a libera discrezione dell’impresa di assicurazione che può quindi anche fare una scelta che si discosta dalla modellizzazione. L’autorità di vigilanza non può valutare in anticipo