Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
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assicurativo nell’UE. Ne consegue anche una mancanza di privilegi di computo rispetto agli strumenti di Tier 2; questo si è tradotto finora in un incentivo all’uso di strumenti di Tier 2 di qualità inferiore. La prima parte della lettera c introduce strumenti di Tier 1 di qualità superiore. In tal modo viene ampliata la gamma di opzioni di rifinanziamento delle imprese di assicurazione.
Nella lettera c viene precisato che i requisiti per gli strumenti di Tier 1 o Tier 2 devono essere inclusi nel contratto relativo a questi strumenti. Con contratto si intendono tutti i documenti e le regolamentazioni giuridicamente rilevanti per lo strumento di capitale assorbente il rischio. L’impostazione giuridica del rapporto contrattuale tra l’impresa di assicurazione e i creditori di obbligazioni o prestiti può assumere forme diverse a seconda della struttura dell’emissione e del carattere dello strumento. Lo scopo della norma è che tutte le forme di emissione debbano soddisfare i requisiti.
Gli strumenti di Tier 1 non hanno una data di rimborso fissa (rinvio all’art. 38 cpv. 1 AP-OS). Essi si estinguono al verificarsi di eventi definiti per contratto (trigger), tuttavia al più tardi quando il quoziente SST scende sotto la soglia dell’80 per cento e in caso di rischio di insolvenza, nonché se viene revocata l’autorizzazione, attraverso la riduzione completa dei crediti o la conversione in capitale proprio statutario. Il pericolo di insolvenza si riferisce alla persona giuridica e al suo bilancio statutario. È definito come timore fondato che un’impresa di assicurazione sia sovraindebitata o abbia gravi problemi di liquidità (art. 53 cpv. 1 e 51a LSA). La revoca dell’autorizzazione è disciplinata dall’articolo 37 LFINMA e comporta la liquidazione. Quando si verifica un trigger, ciò provoca una riduzione completa del credito o una conversione completa in capitale proprio statutario. Se la conversione è prevista nel contratto, l’impresa di assicurazione deve previamente assicurarsi che siano disponibili azioni sufficienti per la conversione.
Gli strumenti di Tier 2 non hanno una scadenza fissa di rimborso o hanno una durata originaria di almeno cinque anni (rinvio all’art. 38 cpv. 2 AP-OS). Quando si verifica un trigger, in ogni caso al più tardi quando il quoziente SST scende sotto la soglia del 100 per cento e in caso di rischio di insolvenza, l’impresa di assicurazione è autorizzata e tenuta’ a rinviare il pagamento del credito in capitale ed eventuali interessi passivi. Questa disciplina corrisponde alla prassi e al diritto vigenti. La nuova disciplina esige inoltre che le condizioni di cui all’articolo 51a capoverso 4 LSA siano soddisfatte. Questa importante novità giuridica, introdotta nel corso delle deliberazioni parlamentari, elimina l’eccedenza di debiti nel bilancio in questione innescata da strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA, in particolare a condizione che, in caso di liquidazione, fallimento o risanamento, il credito in capitale e il pagamento degli interessi derivanti da questi strumenti di capitale assorbenti il rischio siano postergati a tutti i crediti non postergati e a tutti i crediti postergati non computabili nel capitale previsto o nel capitale sopportante i rischi secondo l’articolo 9a LSA. L’attuale possibilità di postergazione del credito non ha permesso di eliminare l’eccedenza di debiti a bilancio. In questo modo, per gli attuali strumenti di capitale assorbenti il rischio non è stato possibile evitare neanche il fallimento. Con la nuova disciplina la qualità degli strumenti di Tier 2 viene nettamente migliorata nell’interesse degli assicurati e anche delle imprese di assicurazione.
Alla lettera d sono stati apportati un miglioramento redazionale e una precisazione in quanto ora è stato specificato che non è l’iniziativa relativa al rimborso anticipato del credito in capitale ad essere decisiva, bensì l’accordo dell’impresa di assicurazione. Il termine non univoco del portatore è omesso. Il contenuto materiale rimane invariato rispetto al regolamento vigente.
Viene aggiunta la lettera e. Il contratto deve stabilire che il rimborso di uno strumento di capitale assorbente il rischio a tempo determinato è consentito solo se non comporta il mancato raggiungimento della soglia del 100 per cento del quoziente SST o un rischio di insolvenza, oppure se lo strumento è sostituito da uno strumento di valore pari o più elevato. Un valore pari o più elevato si riferisce non solo alla qualità dello strumento, ma anche alla ripercussione in termini di importo nel SST. La disciplina della lettera e corrisponde alla prassi attuale e serve a chiarire e sottolineare questo principio centrale.
Capoverso 2