Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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realistici»; lo stesso vale per qualsiasi ipotesi sull’incertezza delle ipotesi. Non sarebbe appropriato, alla luce della realtà della modellazione, richiedere il rispetto assoluto di questi requisiti, specialmente quando si considerano le incertezze. I requisiti devono essere presi in considerazione nel miglior modo possibile.

Capoverso 2

Le imprese di assicurazione devono essere in grado di spiegare come hanno svolto la propria determinazione del SST in modo da essere in grado di identificare le (più importanti) ipotesi sottostanti e le loro eventuali incongruenze.

Art. 42 Sostanzialità e semplificazioni

Capoverso 1

La disposizione riprende i numeri marginali 15 e 16 contenuti nella circolare FINMA 2017/3 e rappresenta la prassi esistente. Le semplificazioni, comprese le omissioni, sono ammesse nella determinazione del SST, a condizione che singolarmente e complessivamente non abbiano un effetto sostanziale. Un esempio di semplificazione è la valutazione di una voce di bilancio secondo norme contabili riconosciute, se questa si discosta dalla valutazione conforme al mercato.

Capoverso 2

Come nella prassi esistente, un effetto sostanziale può sussistere per ragioni esplicitamente quantitative o per ragioni qualitative. La sostanzialità quantitativa continua ad essere definita mediante il superamento verso l’alto o verso il basso di soglie di intervento e anche attraverso la variazione relativa del quoziente SST di una determinata percentuale relativa (cioè il limite non va inteso come punti percentuali del quoziente SST). Per la sostanzialità qualitativa, si usa la definizione usuale.

In linea di massima, la sostanzialità quantitativa deve essere soddisfatta nella sua totalità, ovvero per tutte le semplificazioni. Questo può fornire un quadro potenzialmente fuorviante perché gli effetti di singole semplificazioni con segni diversi o su risultati parziali diversi possono compensarsi a vicenda. In una tale situazione, l’effetto complessivo sul quoziente SST non è potenzialmente sostanziale, ma i risultati parziali potrebbero non essere più sufficientemente affidabili. In particolare, grandi effetti sul capitale sopportante i rischi e sul capitale previsto possono compensarsi a vicenda, di modo che nemmeno l’ammontare del capitale sopportante i rischi indicato e del capitale previsto risulta attendibile. In questi casi si deve ricorrere alla lettera b.

Art. 43 Scenari

L’articolo riassume il diritto anteriore (art. 42 cpv. 1, art. 44 e art. 45). Al fine di presentare la prassi attuale sugli scenari, i numeri marginali 71-75 della circolare FINMA 2017/3 sono integrati nell’OS al livello normativo adeguato. Coerentemente con l’attuale prassi di vigilanza, la regolamentazione degli scenari è presentata in forma più compatta. L’importanza degli scenari per il SST viene ridotta, in quanto essi non rappresentano più, in generale, una componente del SST (oltre al modello) da aggregare necessariamente al capitale previsto. Viene così integrata nell’OS la prassi consolidatasi negli ultimi anni che non presuppone più un generale obbligo di aggregazione.

Gli scenari sono particolarmente importanti in relazione alla copertura della situazione di rischio mediante il modello utilizzato, soprattutto in presenza di concentrazioni di rischio. Se il modello fornisce una copertura insufficiente della situazione di rischio, l’aggregazione di scenari, per esempio, potrebbe rappresentare una semplice soluzione transitoria fino a quando il modello non sarà stato adattato. In particolare, le concentrazioni di rischio specifiche delle imprese di assicurazione non possono sempre essere coperte in misura sufficiente da modelli standard.

Capoverso 1