Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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se le ipotesi relative all’esercizio di scelta siano realistiche. Per evitare una disparità di trattamento e ridurre il potenziale di abuso, si esige quindi che l’esercizio modellato di queste opzioni sia più sfavorevole per il SST. Questo è significativamente meno incisivo dell’alternativa di non permettere per principio tali diritti di scelta. È possibile evitare la prescrizione in materia di modellizzazione formulando nel contratto trigger chiari senza tali diritti di scelta.

─ La lettera e integra a livello di OS il numero marginale 70 della circolare FINMA-2017/3. Si tratta di contratti giuridicamente vincolanti ed applicabili per strumenti di trasferimento di capitale e di trasferimento di rischio che nella modellazione SST sono considerati alla data di riferimento in modo da ridurre il capitale previsto, ma successivamente vengono abrogati o adeguati nelle condizioni. In tal caso, le ipotesi fatte nella modellazione SST non sono più valide, motivo per cui un’abrogazione o una modifica dei contratti è possibile solo con l’approvazione preliminare della FINMA.

─ Il punto di partenza per la lettera f è l’esperienza di vigilanza secondo cui, soprattutto nel caso dei meno comuni strumenti di trasferimento di capitale e di trasferimento di rischio che non sono classiche coperture di riassicurazione e retrocessione, e a seconda della controparte, l’effetto di riduzione del rischio o del capitale degli strumenti non è sempre chiaro e può differire notevolmente tra le diverse imprese di assicurazione. Per esempio, vi possono essere differenze per quanto riguarda l’effettiva realizzabilità dei valori patrimoniali trasferiti (comprese le partecipazioni in imprese di assicurazione). In linea di principio, tali limitazioni potrebbero in effetti essere recepite con una concezione molto generale del rischio di insolvenza. Il requisito è invece formulato esplicitamente nella lettera f al fine di aumentare la certezza del diritto, evitare disparità di trattamento nella prassi di vigilanza e impedire abusi. Per la computabilità non è richiesto che l’intero effetto di riduzione del rischio o del capitale debba essere generalmente dato, un requisito che sarebbe significativamente più incisivo, ma solo che eventuali limitazioni possano essere identificate e quantificate e, dato il caso, adeguatamente rappresentate.

Capoverso 4

La disposizione corrisponde al diritto vigente (art. 46 cpv. 5), ma con piccoli adeguamenti linguistici.

Capoverso 5

La disposizione disciplina l’applicabilità del capoverso 3 per gli strumenti di trasferimento di capitale e di trasferimento di rischio che rientrano negli articoli 36 e 37 AP-OS.

Art. 41 Ipotesi alla base della determinazione

La disposizione integra i numeri marginali 8-12 della circolare FINMA 2017/3 nell’OS al livello normativo adeguato. Si tratta delle ipotesi soggiacenti alla determinazione del SST rifletterebbe correttamente la realtà. La conoscenza del mondo reale (o della situazione di rischio di un’impresa di assicurazione) è spesso limitata. Pertanto, è particolarmente importante identificare le ipotesi su cui si basa esplicitamente o implicitamente la modellizzazione del mondo reale. Se queste ipotesi sono vere, si può almeno presumere che il modello rappresenti adeguatamente il mondo reale. Questo, in definitiva, rende la modellizzazione «comprensibile».

Capoverso 1

Le ipotesi dovrebbero, per quanto possibile, essere realistiche, coerenti tra loro e non essere in contrasto con dati e informazioni rilevanti. Le incertezze nelle ipotesi dovrebbero essere rese trasparenti e, se essenziali, tenute in debito conto nel SST. Questo corrisponde alla migliore pratica di modellazione nel trattare le incertezze. Con ciò non si intende cambiare il SST nella direzione di una valutazione conservativa o di una modellizzazione conservativa basata su ipotesi conservative. Le ipotesi devono continuare a rappresentare «migliori valori di stima