Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
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La disposizione corrisponde al diritto vigente (art. 44 cpv. 1) e chiarisce che, come in precedenza, determinati scenari non influiscono necessariamente su tutte le imprese di assicurazione, ma solo su alcune (ad es. gli assicuratori del ramo danni).
Capoverso 2
La disposizione corrisponde al diritto vigente (art. 44 cpv. 3) adeguandolo alla prassi attuale secondo cui, in caso di situazioni di rischio particolari, una modifica degli scenari predefiniti non richiede più una domanda preliminare.
Capoverso 3
La disposizione corrisponde al diritto vigente (art. 44 cpv. 2) integrandolo con una versione di livello normativo adeguato del numero marginale 72 della circolare FINMA 2017/3. In aggiunta al modello continuano a esistere scenari che possono servire in particolare per verificare la copertura della situazione di rischio mediante il modello. In questo contesto, elementi importanti della situazione di rischio sono in particolare gli eventi estremi che interessano anche in più categorie di rischio e le concentrazioni di rischio.
Capoverso 4
Il capoverso 4 adatta il numero marginale 75 della circolare FINMA 2017/3 al livello normativo adeguato.
Capoverso 5
In questo capoverso vengono trasposti nell’OS i numeri marginali 73 e 74 della circolare FINMA 2017/3 e si rinvia in particolare all’unico scopo degli scenari di fornire informazioni utili sulla situazione di rischio.
Capoversi 6 e 7
I due capoversi incorporano (parzialmente) il numero marginale 74 della circolare FINMA 2017/3 nell’OS al livello normativo adeguato e dispongono che gli scenari siano considerati nel capitale previsto se essi (e quindi la situazione di rischio) non sono sufficientemente rappresentati dal modello. Potrebbero essere considerati in particolare l’aggregazione, i cambiamenti del modello o le maggiorazioni sul capitale previsto. La FINMA deve definire sia le regole o i principi generali (ad es. il metodo di aggregazione) sia la considerazione nel singolo caso specifico in cui il capoverso 6 è soddisfatto.
Se, in seguito a nuove informazioni o a circostanze mutate, dovesse rendersi necessaria una nuova aggregazione di scenari, la FINMA potrebbe avviare l’aggregazione solo dietro motivazione e nel rispetto dei processi pertinenti e dei diritti di partecipazione delle imprese di assicurazione.
Titolo prima dell’art. 44
Capitolo 7: Modelli
Art. 44 Principio
Gli articoli 44–47 AP-OS disciplinano l’uso di modelli standard e di modelli interni e corrispondono ai precedenti articoli 50a–50d OS con alcuni adeguamenti formali.
Art. 45 Modelli standard
I capoversi 1–3 contengono alcune precisazioni linguistiche.
Il capoverso 4 è nuovo e corrisponde alla prassi esistente secondo cui la modellizzazione del rischio di credito delle ipoteche nel modello standard SST dovrebbe basarsi sulle prescrizioni per l’approccio standard internazionale secondo l’AS-BRI dell’ordinanza del 1° giugno 201216
16 RS 952.03