Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
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sui fondi propri. Nell’ottica odierna, la disposizione si riferisce principalmente alle ipoteche svizzere.
Art. 46 Modello interno o adeguamento di un modello standard
La disposizione è materialmente invariata rispetto alla vigente (art. 50c), ma menziona l’ulteriore possibilità dell’adeguamento soggetto all’obbligo di approvazione di un modello standard. Ciò codifica la prassi esistente degli adeguamenti dei modelli standard specifici delle imprese, introdotta al numero marginale 107 della circolare FINMA 2017/3, i cui requisiti sono specificati ai numeri marginali 108 e 109. I requisiti per gli adeguamenti soggetti all’obbligo di approvazione dei modelli standard ’resteranno in genere significativamente più bassi rispetto a quelli per i modelli interni.
Art. 47 Scelta, cambiamento e modifica del modello
La disposizione corrisponde a quella vigente (art. 50d) e non cambia la prassi di vigilanza.
Capoverso 1
Qui viene introdotto il concetto di «modello SST» derivante dal numero marginale 77 della circolare FINMA 2017/4 e, coerentemente con la prassi esistente, viene precisato che la FINMA può anche ordinare l’impiego di un modello standard con adeguamenti.
Capoverso 2
Viene ripreso il vigente articolo 50d capoverso 2. Alla sua introduzione, nel 2016, esso si riferiva a un imminente passaggio dai modelli interni, fino ad allora utilizzati da molte imprese di assicurazione, ai modelli standard. Nel frattempo, questo cambiamento è stato compiuto e la disposizione può essere adeguata di conseguenza.
Titolo prima dell’art. 48
Capitolo 8: Periodicità della determinazione e rapporto concernente il SST
Art. 48 Periodicità della determinazione
La disposizione sostituisce l’attuale articolo 51 e lo completa con due capoversi, che corrispondono alla prassi esistente e forniscono un quadro più completo nel caso di una determinazione del SST. Il capoverso 3 fissa nell’OS al livello normativo adeguato’ la prassi esistente di cui ai numeri marginali 186-187 della circolare FINMA 2017/3. Il capoverso 4 stabilisce la prassi esistente secondo cui per le transazioni che soggiacciono all’approvazione della FINMA, nell’ambito del processo di autorizzazione deve essere effettuata una determinazione approssimativa del SST.
Art. 49 Rilevazione dei dati
Ad eccezione di alcuni adeguamenti linguistici, il capoverso 1 è identico all’attuale articolo 52. Il capoverso 2 fissa nell’OS al livello normativo adeguato una parte ’del numero marginale 145 contenuto nella circolare FINMA 2017/3.
Art. 50 Rendiconto SST
La disposizione corrisponde all’attuale articolo 53, ma riprende alcuni passaggi dei numeri marginali 154–159 della circolare FINMA 2017/3. Ora si parla di «rendiconto SST». Questo termine figura in particolare nel numero marginale 153 della circolare FINMA 2017/3. Esso offre una certa flessibilità qualora, in futuro, si dovesse ricorrere a una forma di rendiconto diversa dal rendiconto SST.
Art. 50a Stress test