Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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Gli stress test possono essere estremamente utili alla FINMA, quale autorità integrata, per valutare la situazione di rischio dell’intero mercato, fornendo una panoramica dei più importanti istituti finanziari in Svizzera.

Gli stress test sono anche destinati a intensificare il dialogo lungimirante della vigilanza. La FINMA può discutere i risultati con la direzione dei gruppi assicurativi e delle imprese di assicurazione. Le esigenze di capitale imposte dalla legislazione in materia di vigilanza e le conseguenze che ne derivano direttamente si basano ancora sul SST. La FINMA può discutere i confronti tra i risultati degli stress test e l’autovalutazione ORSA, utilizzata come strumento di gestione interna del rischio.

Gli stress test imposti dall’autorità di vigilanza e la loro analisi giocano un ruolo sempre più importante anche negli standard internazionali, sia a livello microprudenziale che macroprudenziale, specialmente nel contesto del summenzionato approccio di vigilanza lungimirante. La FINMA può discutere i risultati degli stress test nell’ambito del Supervisory College o in eventuali Crisis Management Group.

Sebbene i risultati degli stress test non vengano generalmente pubblicati, possono verificarsi situazioni eccezionali in cui i requisiti dell’articolo 22 LFINMA sono soddisfatti e la FINMA ha l’obbligo legale d’informare.

Capitolo 9: Misure e interventi

Osservazioni preliminari sugli art. 51–53

Conformemente all’articolo 9b capoverso 1 lettera c LSA il Consiglio federale disciplina in particolare «i valori soglia, al di sotto dei quali la FINMA può adottare le misure di cui all’articolo 51 LSA». Di conseguenza, negli articoli qui appresso le soglie di intervento dei numeri marginali 198–220 della circolare FINMA 2017/3 e le relative misure sono elevate a livello di OS.

Alla luce dell’esperienza acquisita con la prassi di vigilanza, risultano alcuni cambiamenti nelle soglie di intervento, nelle scadenze e nelle misure. Il sistema attuale è piuttosto complesso per un’attuazione efficace, invece il nuovo sistema è più chiaro, più semplice e si adatta meglio alle diverse situazioni nella prassi. Si limita a condensare alcune prescrizioni generali e allo stesso tempo conferisce alla FINMA la competenza’ di discostarsene in casi giustificati.

Anche le misure applicate e i piani d’azione approvati dalla FINMA nell’attuale prassi di vigilanza sono ampiamente compatibili con il nuovo sistema.

La prassi di vigilanza ha dimostrato che le situazioni individuali delle imprese di assicurazione che si trovano in difficoltà sono spesso molto diverse. In particolare, le misure possono frequentemente essere attuate entro un lasso di tempo più breve rispetto alle scadenze precedenti. Questo può essere auspicabile per le imprese di assicurazione in termini di public disclosure. Se i precedenti periodi più lunghi fossero interamente utilizzati senza necessità, gli assicurati sarebbero esposti a un livello di protezione eccessivamente basso per un tempo inutilmente lungo e potrebbero essere particolarmente vulnerabili a rischi aggiuntivi proprio durante questo periodo.

Art. 51 Soglie d’intervento

La disposizione combina le soglie d’intervento e le zone di cui ai numeri marginali 198–202 e al numero marginale 203 della circolare FINMA 2017/3. Il capoverso 1 stabilisce il legame tra la solvibilità secondo il SST e le misure di protezione della FINMA per il tramite delle soglie d’intervento. Come nel diritto anteriore, il valore di riferimento per le soglie di intervento resta il quoziente SST in quanto valore relativamente semplice e facile da determinare. Per il collegamento alle misure di protezione della FINMA secondo l’articolo 51 LSA, nel capoverso 2 sono ora definite due invece di tre soglie d’intervento e quindi tre invece di quattro «zone». La zona gialla si estende ora dalla soglia del 100 per cento alla soglia del 33 per cento. La zona arancione (tra la soglia del’80 % e quella del 33 %) decade.