Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
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Art. 52 Misure generali
La disposizione corrisponde in parte ai numeri marginali 204-205 della circolare FINMA 2017/3 e formula i requisiti generali per le misure, in particolare per pagamenti di dividendi e rimborsi di capitale nonché per nuovi contratti, in funzione delle zone secondo l’articolo 51 AP-OS.
Capoverso 1
Al di sotto della zona verde, il livello di protezione degli assicurati prescritto dal Consiglio federale non è soddisfatto. Pertanto, le opzioni di intervento dell’impresa di assicurazione, in particolare i deflussi di fondi come distribuzioni di dividendi e rimborsi di capitale, sono soggette ad approvazione se comportano che immediatamente dopo la loro attuazione l’impresa di assicurazione non si troverebbe nella zona verde.
Capoverso 2
Nella zona gialla la FINMA può applicare, attraverso una valutazione appropriata del singolo caso, le misure di protezione di cui all’articolo 51 LSA per salvaguardare gli interessi degli assicurati. Vi può rientrare una sospensione della stipulazione di nuovi contratti. In singoli casi, per proteggere gli assicurati può anche essere necessario avviare una liquidazione già in zona gialla. Le opportunità di trasferimenti di portafoglio devono essere sfruttate per tempo.
Capoverso 3
Le imprese di assicurazione in zona rossa possono eventualmente adottare misure urgenti come l’aumento del capitale o l’adeguamento del piano d’esercizio, che in tempi brevi e in modo immediatamente riconoscibile portano all’uscita dalla zona rossa. In tal caso, le misure definite per la zona rossa non sono applicate. In caso contrario, non si procede più automaticamente alla revoca dell’autorizzazione e alla liquidazione secondo l’articolo 52 LSA, come avveniva finora, bensì alla sospensione della stipulazione di nuovi contratti e alla liquidazione. L’obiettivo è la protezione delle pretese in essere degli assicurati attraverso la liquidazione ordinata del portafoglio assicurativo esistente. Così il contratto di assicurazione è mantenuto in essere e la prestazione promessa viene soddisfatta nella misura del possibile.
Capoverso 4
Se le condizioni dell’articolo 37 LFINMA sono soddisfatte, la FINMA può continuare a revocare l’autorizzazione alle imprese di assicurazione, in particolare se queste si collocano in zona rossa, soprattutto se i requisiti in materia di solvibilità sono stati gravemente violati. Nel singolo caso bisogna valutare se gli interessi degli assicurati possono essere meglio serviti dalla liquidazione o dal mantenimento dell’impresa di assicurazione. Per completezza si sottolinea che la revoca dell’autorizzazione come misura rimane naturalmente riservata anche in altre situazioni, sempre tenendo conto della soglia d’intervento di cui all’articolo 37 LFINMA.
Le imprese di assicurazione non devono essere erroneamente incentivate a cadere in zona rossa senza subire conseguenze sostanziali, perché in tale zona la protezione degli assicurati è seriamente a rischio. In assenza di conseguenze appropriate, potrebbero verificarsi abusi e distorsioni della concorrenza, in particolare a scapito dei concorrenti che rispettano il livello di protezione prescritto dal Consiglio federale.
Capoverso 5
Questo capoverso conferisce alla FINMA la facoltà di derogare ai requisiti del capoverso 3 in casi motivati. In particolare, questo permette una considerazione più precisa del livello di protezione effettivamente presente in casi specifici e la disponibilità e l’efficacia delle misure, ad esempio per l’aumento del capitale. L’esperienza di vigilanza ha dimostrato che, a seconda della situazione specifica, la disponibilità, l’efficacia e l’adeguatezza delle misure concrete possono variare notevolmente tra le imprese di assicurazione.
Art. 53 Piano di misure