Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

La disposizione definisce il piano di misure che le imprese di assicurazione in zona gialla devono allestire e rispettare (attualmente n. marg. 206-218 circ. FINMA 2017/3).

Capoverso 1

Come nel diritto anteriore, il piano di misure deve essere elaborato dall’impresa di assicurazione e presentato alla FINMA per approvazione. Le imprese di assicurazione che dispongono di piani di stabilizzazione di cui all’articolo 22a LSA elaborati ex ante che le preparano, insieme alla FINMA, ad affrontare situazioni di crisi sul piano tecnico, procedurale e comunicativo mediante scenari ipotetici e individualmente rilevanti, devono tenerne conto nell’elaborazione dei piani di misure.

Capoverso 2

In zona gialla l’obiettivo è quello di raggiungere, con un’elevata probabilità, la zona verde ’entro un certo lasso di tempo. Poiché durante questo periodo gli assicurati non sono protetti con il livello di protezione prescritto e soprattutto allora possono essere particolarmente vulnerabili ai rischi aggiuntivi, tale periodo non dovrebbe essere più lungo del necessario.

Alla FINMA viene conferita la facoltà di prorogare il termine di 24 mesi. Sono ipotizzabili casi, soprattutto se molte imprese di assicurazione sono contemporaneamente in difficoltà, in cui termini troppo brevi potrebbero ulteriormente peggiorare le prospettive di miglioramento. Questo può avvenire soprattutto se, nel momento della difficoltà, c’è incertezza sugli sviluppi futuri; per esempio, nel caso di una distorsione di mercato, se ci sarà un rapido miglioramento o la distorsione sarà prolungata. Scadenze più lunghe potrebbero permettere di dover fare meno affidamento su misure a breve termine e di adattarsi a situazioni mutevoli, seguendo l’evoluzione delle informazioni.

Tuttavia, la proroga del termine non deve essere automatica. La FINMA deve avere la facoltà di decidere caso per caso se una proroga avrà un impatto positivo sul recupero dell’impresa di assicurazione interessata. Se esistesse un automatismo, questo potrebbe creare falsi incentivi ad anticipare termini più lunghi.

Capitolo 10: Ulteriori disposizioni

Art. 53a Semplificazioni

La disposizione corrisponde all’attuale articolo 50e, ma ora è reso esplicito che le semplificazioni non devono compromettere l’adempimento del livello di protezione, in altre parole che il requisito di soddisfare il livello di protezione deve essere rispettato nonostante le circostanze particolari.

Art. 53b Maggiorazioni e riduzioni

L’articolo corrisponde all’attuale articolo 50f con l’aggiunta che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni del capitale previsto e alle riduzioni del capitale sopportante i rischi, può essere disposta anche l’aggregazione di scenari. Questa possibilità deriva indirettamente dagli attuali articoli 42, 44 e 45 e direttamente dal numero marginale 185 della circolare FINMA 2017/3 e corrisponde alla prassi esistente. Per quanto riguarda la copertura di ulteriori rischi, sono rilevanti in particolare le prescrizioni di cui all’articolo 9b capoverso 2 LSA.

(Titolo quarto: Riserve tecniche e patrimonio vincolato

Capitolo 1: Riserve tecniche

Sezione 1: Principi)

Art. 54 cpv. 4

Già oggi l’articolo 54 capoverso 4 OS contiene una norma di delega alla FINMA. Questa ha bisogno di essere interpretata per quanto riguarda la regolamentazione dei dettagli relativi al