Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
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genere e all’entità, e risulta incompleta per quanto riguarda l’impiego delle riserve. La disposizione deve quindi essere completata come segue: «dettagli concernenti genere, impiego ed entità delle riserve tecniche». Con questa precisazione si vuole chiarire, nell’interesse degli assicurati, che l’impiego delle riserve è importante e che la FINMA può disciplinarne anche i dettagli.
(Sezione 2: Assicurazione sulla vita)
Art. 62
La presente disposizione deve essere abrogata. È in contraddizione con il principio di riserve sufficienti. Storicamente, è piuttosto da considerarsi come un’opzione di diritto transitorio, poiché a suo tempo erano state introdotte nuove riserve di cui le imprese di assicurazione non disponevano ancora e che quindi dovevano essere costituite ex novo.
Con l’introduzione a livello legislativo della nuova normativa in materia di risanamento, il contenuto normativo di questo articolo è diventato obsoleto. Se le riserve di un’impresa di assicurazione sono insufficienti, subentrano le misure di protezione e le misure in caso di rischio di insolvenza secondo gli articoli 51 e seguenti della LSA.
(Capitolo 2: Patrimonio vincolato)
Sezione 2: Investimento e costituzione
Art. 75a Principi dell’investimento
Capoverso 1
La disposizione riassume importanti principi di investimento che possono essere sussunti sotto il principio della prudenza imprenditoriale («Prudent Person Principle»). Essi implementano essenzialmente i requisiti derivanti dal numero 15 dei principi chiave per una sorveglianza efficace sulle assicurazioni, i cosiddetti ComFrame»17.
Per quanto riguarda in particolare la lettera e, va notato che in base alle circostanze del singolo caso il principio della prudenza imprenditoriale determina ciò che corrisponde a un livello prudente. Se, da un lato, gli investimenti che non sono negoziati su un mercato finanziario regolamentato possono essere adatti a coprire gli obblighi assicurativi, dall’altro possono anche essere associati a rischi aggiuntivi. Inoltre, può essere difficile alienarli tempestivamente, specialmente in situazioni di crisi. La valutazione di tali investimenti può essere difficile o incerta, se non ci sono prezzi osservabili su un mercato regolamentato. Poiché la loro negoziazione è spesso assai meno frequente o avviene solo su mercati meno profondi, liquidi o trasparenti, altrettanto spesso scarseggiano dati affidabili sull’andamento storico dei prezzi che permettano una valutazione dei rischi e anche se i dati sono disponibili, questi non coprono necessariamente l’intero mercato. In questo caso, è particolarmente importante che la metodologia prevista per la valutazione e il giudizio della solvibilità nelle varie situazioni possibili sia adeguata e solida. Nell’identificare e sorvegliare i rischi, anche i rischi idiosincratici e sistemici meritano un’attenzione speciale.
Non tutte le categorie di investimenti negoziati su un mercato finanziario regolamentato sono interessate allo stesso modo. Per esempio, un fondo a investitore unico che abbia accesso ai singoli investimenti in qualsiasi momento può essere meno interessato se essi sono negoziati su un mercato finanziario regolamentato. Per la valutazione del livello di prudenza degli investimenti si può tenere conto anche di un’eventuale forte solvibilità dell’impresa di assicurazione o di una robusta eccedenza di copertura del patrimonio vincolato. Altrettanto importante è l’appartenenza o meno degli elementi patrimoniali in questione al patrimonio vincolato.
Capoverso 2
17 Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (IAIS), Insurance Core Principles and Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups del 2011